Il passaggio al FCDE ordinario degli enti in metodo semplificato. Le indicazioni dei giudici contabili

18 Novembre 2019
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Il conto consuntivo 2019 si presenterà particolarmente critico, a meno di possibili interventi nella prossima legge di bilancio 2020 così come sollecitati dall’ANCI, per gli enti che avessero utilizzato il metodo semplificato. Significativa a tal fine è la procedura prudenziale utilizzata da un ente locale, ritenuta dalla Corte dei conti (Sez. controllo per la regione Valle d’Aosta, deliberazione n.11/2019) in fase di controllo dei conti.

La criticità rilevata sui crediti inesigibili

A fronte dello stralcio di crediti inesigibili dal bilancio un ente locale ha inserito nella contabilità il suo valore lordo e non al netto della correlata riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, tanto che il magistrato contabile istruttore del procedimento ha chiesto all’ente opportune spiegazioni.

Si ricorda come l’art. 228, comma 3, del Tuel, dispone che, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale debba effettuare l’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per i residui attivi, inoltre, il comma 2 dell’art. 189 del TUEL dispone, infatti, che “Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell’esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, prevede al punto 9.1 che, nel rispetto del principio contabile generale della prudenza, come enunciato al paragrafo 9 dell’allegato n. 1 del medesimo d.lgs., tutte le pubbliche amministrazioni debbano effettuare prima della predisposizione del rendiconto una ricognizione dei residui attivi, al fine di individuare puntualmente i crediti di dubbia e difficile esazione, quelli riconosciuti assolutamente inesigibili e quelli insussistenti, mediante un’operazione di verifica della fondatezza giuridica dei crediti accertati e della relativa esigibilità. Il richiamato principio contabile applicato in materia di gestione dei residui stabilisce che, trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata debba valutare l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

Invece, per i crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito erroneo accertamento è escluso qualsiasi tipo di apprezzamento da parte dell’amministrazione, rimanendo quale unica operazione possibile da porre in essere l’eliminazione del credito dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la deliberazione di riaccertamento dei residui.

Dal regolamento di contabilità dell’ente è stato previsto che i procedimenti che debbono essere posti in essere prima dell’inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio, ponendo in capo ad “ogni responsabile di servizio” l’obbligo di provvedere all’operazione di riaccertamento degli stessi mediante l’adozione, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, di apposite determinazioni ed allegando alle stesse gli elenchi contenenti gli impegni e gli accertamenti da mantenere e da eliminare “insieme alle relative motivazioni”. In altri termini, l’adozione della deliberazione della Giunta comunale di riaccertamento ordinario dei residui, predisposta dal servizio finanziario dell’Ente e corredata dal parere dell’Organo di revisione, fonda il suo presupposto amministrativo sui singoli atti adottati dai responsabili dei servizi, conformemente al procedimento puntualmente individuato dal citato regolamento di contabilità interno.

Esame della documentazione

A fronte dei chiarimenti del magistrato istruttore l’ente ha inviato i provvedimenti dirigenziali sul riaccertamento dei residui attivi e passivi. Da tali provvedimenti è emerso che, ancorché adottati oltre il termine prescritto dal regolamento di contabilità del Comune, contengono, in allegato e per ogni residuo, l’indicazione circa il mantenimento o la cancellazione e la relativa motivazione, la quale, seppur espressa in modo estremamente sintetico, dà conto di quanto posto in essere dall’Ente in relazione a ciascun credito (la riscossione coattiva in corso è la motivazione più ricorrente). Ricorda a tal fine il Collegio contabile come possono essere mantenuti tra i residui attivi solo i crediti per i quali sussista ancora, in tutto o in parte, il titolo giuridico e la possibilità di riscuoterli”. Peraltro, l’affidamento della riscossione coattiva ad un soggetto esterno non esime l’Ente dal compiere tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie.

Le motivazioni della mancata riduzione del FCDE

Sempre dall’esame dei residui attivi è emerso come l’ente non abbia operato una corrispondente riduzione del FCDE a fronte della definitiva eliminazione dalle scritture contabili e dai documenti di bilancio di crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento come previsto dal principio contabile applicato 4/2, già introdotto al precedente punto 4.1.1

Secondo la Corte tale operazione, con valore compensativo, consente infatti di non far peggiorare il risultato di amministrazione in quanto l’effetto negativo legato alla diminuzione dei residui attivi è controbilanciato dalla riduzione del FCDE accantonato.

Il Comune ha scelto di non ridurlo per l’ammontare dei crediti stralciati per evitare di abbassare ulteriormente l’accantonamento considerato che dal rendiconto 2019 il fondo non potrà essere più calcolato in misura ridotta. Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, prevede al paragrafo 3.3 specifiche disposizioni in ordine alla costituzione del FCDE, compresa la facoltà, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, di individuazione del FCDE stesso in misura ridotta ma non inferiore all’importo risultante dalla seguente formula: + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce – gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti + l’importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Sempre secondo l’ente, l’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell’ente e del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019 ed essendo stata utilizzata dal Comune fino all’anno 2018, ha condotto lo stesso Ente, in via prudenziale, a non effettuare riduzioni per l’ammontare dei crediti stralciati.

Posizione del Collegio contabile

La Corte dei conti dell’Umbria (deliberazione n.34/2018) in merito alla riduzione del FCDE a fronte dello stralcio dal conto del bilancio di residui attivi ha avuto modo di precisare nel calcolo del metodo semplificato che “seppur consentito dalla normativa vigente … può rappresentare una scelta non prudente in virtù del rischio di finanziare spese, scadute ed esigibili, con entrate di difficile esazione, rinviando al futuro ulteriori accantonamenti che, se non potranno essere compresi nei futuri risultati di amministrazione, genereranno, per la parte eccedente, disavanzi di amministrazione ordinari ripianabili secondo le regole stabilite dall’art. 188 TUEL. Da ciò ne discende che riducendo l’FCDE di pari importo del credito stralciato si compie un’operazione “non corretta … in quanto il credito stralciato dal rendiconto era rappresentato nel FCDE solo per una quota”.

Tale valutazione, che deriva dalla natura prudenziale/correttiva del FCDE prioritariamente finalizzata a salvaguardare gli equilibri di bilancio e al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, porta a considerare le motivazioni addotte dal Comune condivisibili.

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