Il pagamento del debito fuori bilancio della sentenza esecutiva in ritardo salva l’ente dal giudizio di ottemperanza

10 Luglio 2023
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Il pagamento del debito fuori bilancio, per spese di giustizia da sentenza esecutiva, prima della discussione del giudizio di ottemperanza, comporta la cessazione della materia del contendere senza ulteriori spese a carico dell’ente che abbia pagato anche se con un giorno di ritardo rispetto al deposito del ricorso per ottemperanza. Per il TAR del Lazio (sentenza n.8835/2023) è stato dirimente la scansione temporale dell’attività dell’ente locale per adempiere all’obbligazione, dimostrando la non inerzia del medesimo a soddisfare la pretesa del creditore.

Il fatto

A seguito di sentenza esecutiva che aveva ordinato ad un ente locale di rifondere alla ricorrente le spese di lite, è stato attivato un giudizio di ottemperanza davanti al Tribunale amministrativo. In tale giudizio il creditore non soddisfatto ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta e, caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione resistente, la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni successiva violazione e/o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
L’ente locale si è costituito in giudizio precisando nella propria nota difensiva che, non appena ricevuta la sentenza contenente la condanna stato avviato il procedimento per il riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del competente organo consiliare ai sensi dell’art. 194 d.lgs. 267/2000, è stata adottata la deliberazione consigliare di riconoscimento del debito, il competente Ufficio Avvocatura ha adottato la determinazione di impegno trasmettendo la stessa all’Ufficio finanziario per il parere contabile e, ottenuto tale parere, è stato adottato l’atto di liquidazione da cui è scaturito il mandato di pagamento. L’ente ha, inoltre precisato che, la deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio adottata dal Consiglio comunale ha riguardato numerosi debiti fuori bilancio che l’Ufficio ha provveduto a liquidare interamente, seguendo l’ordine cronologico di notifica delle sentenze e non riuscendo, per alcuni, tra cui quelli del ricorrente, a rispettare, se pur per pochi giorni, il termine di legge. L’ente locale, quindi, ha chiesto di considerare che non si è verificata inerzia in relazione all’avvenuto pagamento di quanto dovuto.
In sede di camera di consiglio la parte ricorrente ha depositato memoria con cui, nel confermare l’avvenuto pagamento di quanto riconosciuto con la sentenza da ottemperare, ha evidenziato che la pretesa dedotta in giudizio risulta soddisfatta, chiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insistendo sulla refusione delle spese e degli onorari del presente giudizio di ottemperanza.

Le indicazioni del TAR

Il Collegio amministrativo di primo grado non può che prendere atto, così come stabilito e certificato dalle parti, che la sentenza sia stata integralmente portata in esecuzione, con conseguente soddisfazione delle pretese introdotte da parte ricorrente nel giudizio di ottemperanza. Pertanto, non può che accertarsi la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria una pronuncia sul merito, anche quanto alle domande accessorie, introdotte con il ricorso, dovendosene rilevare, per altrettanto, la stessa sorte, sia in ragione della dichiarazione di parte ricorrente che dichiara l’integrale soddisfazione delle pretese introdotte con il ricorso, e tenuto conto che la domanda di condanna alle c.d. astreintes presuppone inevitabilmente, nel meccanismo delineato dal codice del processo amministrativo, una pronuncia sul merito della lamentata inottemperanza ad ordine giudiziale. Infine, in merito alle reclamate spese di giudizio le stesse possono essere integralmente compensate tenuto conto che la resistente Amministrazione ha dimostrato di avere provveduto in merito non appena notificata la sentenza della cui ottemperanza si tratta e comunque prima che fosse instaurato il contenzioso, anche se la liquidazione è avvenuta il giorno successivo al presente ricorso.

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