La tassa di concorso non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione al concorso ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio, con la conseguenza che è illegittima la normativa concorsuale (nella specie il bando di concorso ed il regolamento comunale dei concorsi) che preveda espressamente quale causa di esclusione dalla partecipazione al concorso il mancato pagamento della relativa tassa, potendo l’amministrazione richiedere la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine dalla stessa stabilito, mediante l’effettuazione del relativo versamento e la presentazione della ricevuta nel termine di cui sopra, trattandosi di una irregolarità meramente formale. Il tardivo versamento della tassa di concorso costituisce pertanto un’irregolarità sanabile e, quindi, è da ritenere che, ricorren done i presupposti, l’amministrazione debba consentirne la regolarizzazione, sussistendo semmai il dovere dell’amministrazione di procedere alla verifica dell’avvenuto pagamento della tassa in un arco temporale antecedente allo svolgimento delle prove di concorso e chiedere al concorrente la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine a tal fine stabilito (TAR Lazio, Roma, sez. II, 28.6.2006, n. 5308; TAR Toscana, sez. III, 13.6.1991, n. 285).
Il mancato pagamento della tassa di concorso si può sanare
TAR EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. I – Sentenza 18 marzo 2011, n. 258
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