Nella nuova contabilità di cui al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, cambiano le regole di contabilizzazione dei mutui c.d. “tradizionali” e occorre tenerne conto nelle rilevazioni contabili di fine esercizio.
Innanzitutto, per mutui “tradizionali” si intendono i mutui ordinari della Cassa DP o di altri Istituti che, alla stipula del contratto o alla concessione del prestito, rendono immediatamente ed interamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto di deposito, che genera, fra l’altro, interessi attivi sulle eventuali giacenze di cassa.
Le regole di contabilizzazione sono indicate:
– nel Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/2011, n. 118, punto 3.18 ed esempio n. 8;
– nel Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, Allegato n. 4/3 al D. Lgs. 23/6/2011, n. 118, esempio n. 8.
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