Il blocco della spesa non si estende alla spesa addizionale di assistenza agli alunni disabili

25 Ottobre 2021
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In considerazione delle criticità finanziarie di un ente locale, la Sezione di controllo della Corte dei conti ha proceduto al blocco della spesa. L’ente locale ha chiesto se l’assistenza evidenziata dai dirigenti scolastici, per l’ausilio dovuto agli alunni disabili, potrebbe essere considerata spese obbligatoria e come tale posta al di fuori dei limiti del blocco della spesa. La Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.235/2021) ha stabilito che, l’erogazione di servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, rientri nelle funzioni derivanti da obblighi istituzionali e giuridici indefettibili e quindi sia compatibile con il provvedimento di blocco della spesa adottato ai sensi dell’art.148 bis del TUEL.

La richiesta

Un ente locale cui la Corte dei conti di controllo ha inibito la spesa discrezionale, in ragione del perdurare della situazione finanziaria e della sofferenza di cassa, ha chiesto se sia legittima la partecipazione alle spese avanzata dai Dirigenti Scolastici di plessi scolastici dell’infanzia, primari e secondari di primo grado presenti sul territorio, di personale di assistenza per alunni disabili per l’anno scolastico, le cui spese previste per l’affidamento esterno ad operatori economici o società cooperative specializzate, dovrebbe essere di circa 30 mila euro.

Le indicazioni della Corte

Il blocco della spesa, disposto ai sensi dell’art.148-bis del Tuel, è disposto nei confronti degli enti locali in presenza di criticità finanziarie, in modo tale da permettere di ristabilire l’equilibrio finanziario. A tal fine è stato precisato, dalla magistratura contabile, come “nell’assolvimento delle funzioni fondamentali attribuite dalla legge all’Ente locale, ciò che può qualificare, secondo l’ordinamento giuridico vigente, una spesa come obbligatoria è la sussistenza di un vincolo giuridico, l’esistenza di rapporto contrattuale da assolvere, la presenza di una norma cogente che ne impone il sostenimento e in genere, effettuata una ponderazione degli interessi pubblici prevalenti, tutte quelle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.”

Si tratta, pertanto, di stabilire se, l’erogazione di servizi di assistenza a favore di alunni disabili e alle loro famiglie, come da disciplina dettata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, rientri tra le funzioni fondamentali che i comuni hanno l’obbligo di esercitare.

Il d.l. 78/2010 al comma 27 dell’art.14 riconosce che, tra le funzioni fondamentali dei comuni rientrano, alla lettera g), la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione” e, alla lett. h) “l’edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”.

Il d.lgs. n.66/2017, in materia della promozione e della garanzia del diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione degli studenti con disabilità, è intervenuto anche a supporto delle bambine e dei bambini della scuola dell’infanzia, delle alunne e degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado riconosciuti disabili ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In tale ambito è stato affidato allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali l’obiettivo di garantire le prestazioni per l’inclusione scolastica dei soggetti destinatari. La legislazione nazionale, nel caso di specie quella della Lombardia, ha demandato ai comuni lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale definendo le modalità per l’assegnazioni di contributi.

Precisato il contesto legislativo, il Collegio contabile ha stigmatizzato come il giudice delle leggi abbia, in diversi interventi, stabilito la “certezza delle disponibilità finanziarie” necessaria a garantire i servizi che danno attuazione ai diritti costituzionali di ausilio alle persone con disabilità, senza soluzioni di continuità, in modo che sia assicurata l’effettività del diritto della persona con disabilità all’istruzione e all’integrazione scolastica (Cost. sentenza n. 110 del 2017).

I giudici amministrativi di appello (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2023/2017; Sezione V, n. 809/2018; Sezione I, n. 1331/2020 e n. 403/2021) sono pervenuti alla conclusione che “il diritto all’istruzione dei disabili, ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, passa attraverso l’attivazione dell’Amministrazione scolastica per la sua garanzia, mediante l’adozione delle doverose misure di integrazione e sostegno, atte a rendere possibile ai disabili la frequenza delle scuole e l’insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità a ricondotto il servizio a favore della persona disabile”.

Pertanto, la fruizione dei servizi garantiti dalla l. n. 104/1992 assume la consistenza di diritto soggettivo per la persona disabile, rientrando in quel la Consulta ha definito come “nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati, che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione”.

In conclusione, trattandosi di un obbligo istituzionale e giuridico indefettibile, sarà cura dell’ente locale valutare, nell’ambito della propria discrezionalità, le modalità di erogazione di servizi specifici e la congruità della spesa ad esse associata, in considerazione della perdurante situazione di gravi squilibri di bilancio.

 

 

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