L’ordinamento contabile prevede, per gli Enti locali, controlli generali (art. 148-bis del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000) e specifici, questi ultimi dedicati agli enti in crisi strutturale; infatti, ove l’ente abbia aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti del TUEL, la Corte dei conti deve verificare il rispetto delle norme sul bilancio e, in particolare, il precetto dell’equilibrio e i limiti all’indebitamento attraverso le “modalità” stabilite dall’art. 243-quater, comma 7, del TUEL.
Sul punto, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Abruzzo, nella delib. n. 164/2023/PRSP, depositata lo scorso 19 maggio, ha precisato che tale norma prevede tre tipi di controllo officioso, attivati in ragione dell’utilizzo ed approvazione, da parte dell’ente, della procedura di riequilibrio pluriennale, governata attraverso il PRFP.
Le modalità di tale controllo si svolgono:
- in fase di accesso alla procedura, con una verifica dei contenuti del Piano e della procedura che porta alla sua adozione;
- fase di attuazione, con riguardo ai comportamenti esecutivi, per verificare l’eventuale “grave e reiterato” scostamento dagli obiettivi intermedi;
- a scadenza del PRFP, con la verifica dell’eventuale mancato raggiungimento dell’obiettivo finale.
Per tutte e tre le modalità il giudice contabile è chiamato a valutare l’andamento della finanza dell’ente locale ed i suoi equilibri, sulla base del precetto normativo della congruità, che è espressamente evocato dall’art. 243-quater, comma 3, del TUEL, per la fase di validazione giudiziaria; per i controlli della fase attuativa il criterio da utilizzare è sotteso all’obbligo del giudice di verificare la “gravità” dell’inadempimento (art. 243-quater, comma 7, del TUEL).
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