Il dubbio
Un Sindaco ha chiesto al Collegio contabile emiliano romagnolo, quale siano le condizioni per l’erogazione degli incentivi tributari, previsti dalla legge di bilancio 2019, in ragione dell’accantonamento delle risorse finanziarie di competenza ed iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024 in conto residui, ma non ancora erogate “causa la adozione dei documenti contabili nei termini prorogati da norme di legge”.
Le disposizioni della legge finanziaria 2019
L’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 dispone che: «[…] i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione».
Le condizioni per l’erogazione
Dalla piana lettura della disposizione legislativa, secondo il Collegio contabile, è possibile riassumere la procedura per la legittima erogazione degli incentivi al personale partecipante al maggior gettito tributario nelle due condizioni previste dalla normativa, ossia di incremento dell’accertamento e degli incassi certificati rispetto all’anno precedente:
CONDIZIONI | NOTE |
Condizione preliminare sull’accertamento delle entrate tributarie (IMU, TARI) | Per l’erogazione degli incentivi ai dipendenti l’ente non deve aver esternalizzato l’accertamento delle imposte (IMU, TARI). |
Approvazione dei documenti contabili nei termini previsti dal legislatore: a) bilancio di previsione; b) rendiconto di gestione | Mentre non vi sono dubbi sull’approvazione, a meno di una disposizione legislativa che modifichi la data del 30 aprile, per l’approvazione del conto consuntivo, in merito al bilancio di previsione è possibile fare riferimento alla deliberazione n.19/2021 della Sezione delle Autonomie, secondo cui la locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, contenuta nella norma in esame, debba intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, del T.u.e.l.). |
Preliminare adozione del regolamento da parte dell’ente | Spetta all’ente locale approvare ex ante un regolamento che definisca la destinazione delle risorse disponibili, pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5 per cento, alle due differenti finalità individuate dalla norma: a) potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate; b) trattamento accessorio del personale dipendente. |
Utilizzo delle risorse | I maggiori incassi certificati sul maggior accertamento tributario (recupero IMU e TARI), deve essere limitato all’anno di riferimento, ossia senza includere gli incassi provenienti da esercizi precedenti e recuperati nel medesimo anno. Si tratta, in ogni caso, della verifica disposta nell’anno successivo a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito. |
Definizione dei criteri stabiliti in contrattazione integrativa | Sulla base delle condizioni poste dal regolamento adottato dall’ente, spetterà alla contrattazione integrativa definire i criteri per l’erogazione degli incentivi al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate. |
Limite massimo per singolo dipendente | La norma ha fissato un tetto massimo di distribuzione degli incentivi per singolo dipendente che non può essere maggiore del 15% del suo trattamento tabellare annuo lordo. |
Qualora siano soddisfatte le sopra indicate condizioni, i compensi attribuiti al personale, impiegato nelle attività di accertamento e di incasso, non sarà da computarsi a fini di rispetto del limite di cui all’art. 23, co.2, del d.lgs. n. 75/2017 (ossia importo del salario accessorio non superiore a quello stanziato nell’anno 2016).
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