La trasmissione del controllo successivo di regolarità amministrativo contabile ai revisori dei conti rappresenta un obbligo di legge che non può essere eluso dall’ente. La Corte dei conto dell’Emilia Romagna (deliberazione n.141/2021) ha stigmatizzato il grave errore contabile di un ente che per errore non ha trasmesso le risultanze ai revisori.
La giustificazione dell’ente
Alla domanda del magistrato istruttore se l’ente avesse trasmesso il controllo successivo di regolarità amministrativo contabile, l’ente ha risposto nel modo seguente. In merito all’invio della relazione annuale conclusiva relativa all’esito dell’attività del controllo successivo sugli atti per le annualità 2018 e 2019 ai sensi dell’art.147 bis commi 2 e 3 del TUEL, il Segretario Comunale l’ha trasmessa a suo tempo al Sindaco, alla Giunta, ai gruppi consiliari, ai Responsabili dei servizi, al Responsabile di Ragioneria e all’organismo di valutazione e ha proceduto alla pubblicazione nel sito internet del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente” ma che, per un mero errore, non è stata inviata all’Organo di revisione. Il Segretario comunale ha comunicato di aver provveduto, in questa fase, alla immediata trasmissione di tutti gli atti all’Organo di Revisione, assicurando al contempo la contestualità con gli altri invii per le prossime relazioni. Lo stesso Segretario, nella comunicazione, ha precisato inoltre che la stessa non recava segnalazioni o indicazioni che avrebbero potuto essere di competenza del medesimo organo.
La risposta del Collegio contabile
Ricordano i giudici contabili che il legislatore ha attribuito ampia rilevanza al controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti, stabilendo al comma 1 dell’art. 147 del T.U.E.L., che esso è finalizzato “a garantire […] la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”. L’effettuazione di questa prima tipologia di controllo rappresenta quindi un presupposto imprescindibile degli altri controlli previsti al comma successivo del medesimo art. 147 in quanto tutti implicano la legittimità e la regolarità dell’azione amministrativa. Il legislatore prevede che, nella fase preventiva di formazione degli atti, il controllo avvenga attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte dei responsabili dei servizi e, qualora le determinazioni comportino “riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente”, debba essere richiesto al responsabile del servizio finanziario anche il parere di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL e il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, del TUEL. A questo proposito la Sezione sottolinea l’importanza del ruolo assunto dal responsabile del servizio finanziario che, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del TUEL, è preposto “alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica”. Nella fase successiva all’adozione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa è espletato, sotto la direzione del segretario comunale, secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente. A tale controllo non è estraneo l’Organo di revisione, al quale vanno trasmesse, ai sensi dell’art. 147-bis, gli esiti del controllo nella fase successiva. La suddetta trasmissione da parte del Segretario all’Organo di revisione è finalizzata a consentire tutte le opportune verifiche nell’ambito dell’attività di vigilanza a quest’ultimo demandata dall’art. 239, co. 1, lett. c) del T.U.E.L. Ed infatti, come previsto da tale disposizione, l’Organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ivi compresa l’attività contrattuale dell’ente e, quindi, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento.
Conclusioni
Il Collegio contabile ha, quindi, concluso precisando come la mancata verifica del rispetto delle descritte procedure rappresenta dunque grave irregolarità contabile capace di vulnerare gli equilibri di bilancio ed altresì rilevante ai sensi della verifica dell’adeguatezza dei controlli interni, la cui mancanza risulta sanzionabile ai sensi dell’art. 148 co. 4 del T.U.E.L. ed altresì rilevante sotto il profilo del possibile accertamento di forme di responsabilità.
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