– il FSC potrebbe essere «strumentalizzato per dirigere in maniera sempre più vincolante la spesa degli enti locali», anziché, secondo la previsione costituzionale, essere utilizzato per rimediare alle divaricazioni territoriali nel rispetto del principio di autonomia finanziaria.
– allo Stato spetta la definizione dei LEP e la quantificazione di un ammontare di risorse tali da garantire l’esercizio delle funzioni assegnate agli enti locali; questi ultimi, entro i confini di tali risorse complessive e senza vincoli di destinazione, avrebbero la responsabilità di garantire l’osservanza di siffatti livelli, dandone anche evidenza contabile.
– l’imposizione di continui puntuali vincoli di destinazione a discapito di strumenti generali di finanziamento degli enti locali, costituirebbe una surrettizia modalità di elusione della garanzia costituzionale dell’autonomia finanziaria locale. Infatti, in base all’art. 119 Cost., le risorse derivanti da «tributi ed entrate propri», «compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio», e quote di «un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale», devono essere sufficienti a consentire agli enti territoriali «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (art. 119, secondo, terzo e quarto comma), senza che residuino spazi per forme ordinarie di finanziamento statale con minor grado di autonomia, quali, appunto, i fondi vincolati (Corte Cost. sent. n. 40 del 2022).
– il funzionamento del FSC è stato notevolmente complicato nel corso degli anni rendendolo farraginoso e sempre meno trasparente, fino a generare «criticità nella distribuzione delle risorse fra i Comuni italiani» (Corte Cost. sent. n. 220 del 2021).
– l’ibridazione delle forme perequative collocate all’interno del FSC ha prodotto effetti distorsivi perché non assistite da coerenti meccanismi per l’effettivo raggiungimento dei LEP.
Nell’unico fondo perequativo relativo ai comuni storicamente esistente ai sensi dell’art. 119, terzo comma, Cost., non possono innestarsi componenti perequative riconducibili al quinto comma della medesima disposizione, che devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni, anche in termini di rispetto, quando necessario, degli ambiti di competenza regionali.
– in conclusione, la Corte Costituzionale rinvia necessariamente la soluzione al Legislatore, chiamandolo però a intervenire tempestivamente per superare, in particolare, una soluzione perequativa ibrida che non è coerente con il disegno costituzionale dell’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost.
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