di Marco Rossi
La recente modifica del principio contabile n. 4/2 approvata con il decreto 1° agosto 2019, per gli enti che ricorrono allo strumento del riequilibrio finanziario pluriennale, conferma che l’utilizzo del fondo di rotazione può avvenire non soltanto in termini di cassa ma anche in termini di competenza, ossia per riassorbire il disavanzo e coprire i debiti fuori bilancio. Come noto l’utilizzo del fondo di rotazione, da parte dei Comuni e delle Province in riequilibrio finanziario pluriennale, non costituisce un obbligo ma una facoltà, in funzione delle caratteristiche della situazione dell’ente e delle esigenze di risanamento che si configurano. Dal ricorso al fondo di rotazione scaturiscono una serie di effetti restrittivi, che non operano nell’ipotesi di attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale senza utilizzo dello strumento, che riguardano, ad esempio, la riduzione delle spese di personale, la riduzione almeno del 10% delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi, la riduzione di almeno il 25% delle spese per trasferimenti e il blocco dell’indebitamento (fatte salve alcune eccezioni). L’evoluzione delle norme Inizialmente, era stato ipotizzato un utilizzo esclusivamente in termini di cassa, come confermato dalla pronuncia n. 14/2013 della Sezione delle Autonomie, la quale aveva stabilito che l’attivazione «va imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice SIOPE 5311 “Mutui e prestiti da enti del settore pubblico”); la restituzione dell’anticipazione, va imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice SIOPE 3311 “Rimborsi mutui e prestiti ad enti del settore pubblico”)». Successivamente, era intervenuta una specifica disposizione di legge (articolo 43 della legge 133/2014), che aveva espressamente collocato l’attivazione del fondo di rotazione tra gli strumenti utili per il ripiano del disavanzo e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio in base all’articolo 243-bis, comma 6, lettera c) del Dlgs 267/2000. Tanto è vero che la stessa disposizione ha chiarito la contabilizzazione da effettuare, diversa dalla precedente, stabilendo espressamente che «gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570». Come si può facilmente notare, in questo secondo caso, l’iscrizione delle risorse non è operata in termini di cassa (accensione/rimborso) bensì in termini di competenza, prevedendo la contabilizzazione nell’ambito della parte corrente del bilancio, ossia in entrata tra i trasferimenti e, in uscita (a titolo di rimborso), nell’ambito della spesa corrente. La conferma giurisprudenziale Per confermare la duplice possibilità è, proprio nel principio, richiamata una significativa pronuncia della magistratura contabile regionale (Sezione Lazio – deliberazione n. 6/2018), secondo la quale «l’art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevendendo l’utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell’art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci». A ben vedere, del resto, proprio l’utilizzo in termini di competenza è maggiormente coerente con la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che, indubbiamente, determina il conseguimento di benefici anche in termini di cassa (per l’esigenza di costruire bilancio con un’eccedenza di entrata rispetto alla spesa) ma che è ontologicamente finalizzata soprattutto a garantire il recupero di un disavanzo in termini di competenza. Il fondo di rotazione utilizzato, nei limiti quantitativi che sono stabiliti dall’articolo 243-ter del Dlgs 267/2000 (con riferimento alla popolazione e distintamente per i Comuni e per le Province), deve essere restituito in un arco temporale al massimo di dieci anni, soluzione quest’ultima che dovrebbe essere normativamente allineata alla possibile durata dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che ora possono raggiungere anche venti anni, in funzione del rapporto tra disavanzo da ripianare e impegni di parte corrente dell’ultimo rendiconto approvato.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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