La legge di bilancio 2026 introduce una novità rilevante nella gestione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), aprendo una corsia preferenziale per gli enti locali che dimostrano un miglioramento strutturale della propria capacità di riscossione. L’obiettivo è duplice: premiare l’efficienza e liberare risorse di bilancio, senza compromettere gli equilibri contabili. La misura, prevista dall’articolo 1, comma 659, della legge 199/2025, è stata dettagliata dalla Commissione Arconet nelle carte di lavoro del 26 novembre, che ne hanno chiarito ambito di applicazione e modalità operative.
Indice
Il metodo accelerato: quando si applica e a quali condizioni
A partire dai bilanci di previsione 2027-2029, città metropolitane, province, comuni e unioni di comuni possono facoltativamente determinare il Fcde secondo il metodo accelerato, in alternativa al criterio ordinario basato sulla media degli ultimi cinque esercizi. L’opzione è esercitabile anche nei bilanci 2028-2030 e 2029-2031.
In via eccezionale, per il solo bilancio 2026-2028, il metodo accelerato è utilizzabile già in sede di assestamento, ma solo se ricorrono entrambe le condizioni richieste:
-il miglioramento della capacità di riscossione (2025 rispetto alla media 2023-2025, oppure 2024 rispetto alla media 2022-2024 per chi applica il metodo n+1);
-l’attivazione formale di un progetto almeno triennale volto a rendere strutturale il miglioramento della riscossione.
In presenza di tali requisiti, la percentuale di accantonamento può essere ridotta, determinandola come complemento a 100 della capacità di riscossione accertata.
Effetti sul bilancio e limiti della semplificazione
Il metodo accelerato consente una riduzione più rapida del Fcde iscritto nel bilancio di previsione, liberando margini finanziari per la programmazione della spesa. Tuttavia, la semplificazione è parziale: restano inalterate le modalità di accantonamento del Fondo in sede di rendiconto, che continuano a seguire le regole ordinarie. Inoltre, il nuovo metodo è applicabile solo alle entrate per le quali sia stato effettivamente riscontrato il miglioramento della riscossione.
Dal bilancio 2031-2033 si tornerà, in ogni caso, alla modalità ordinaria basata sugli ultimi cinque esercizi. La legge di bilancio 2026 prevede infine l’aggiornamento degli allegati al Dlgs 118/2011, con l’introduzione di nuove colonne nei prospetti Fcde e con il rafforzamento del monitoraggio tramite i Dati contabili analitici (Dca) trasmessi alla Bdap. Un segnale chiaro: l’alleggerimento del Fondo è consentito, ma solo a fronte di risultati misurabili e verificabili.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento