di MATTEO BARBERO (ItaliaOggi – 05/07/2022) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.
Il chiarimento arriva dalla ragioneria generale dello Stato, che nella faq 50 ha opportunamente precisato la portata dell’art. 37-bis del dl 21/2022. Tale norma prevede che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione COVID-19 relativa al 2021 ” è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.
Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria”. A tal proposito, c’era il dubbio se tale norma si riferisca esclusivamente agli allegati al rendiconto 2021, a) e a/2), o se possa comprendere anche gli altri prospetti interessati dalla rettifica. Rgs sposa la seconda tesi che tale deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del T.U.EE.LL sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Si ritiene, pertanto, che anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.
* Articolo integrale pubblicato sul Italiaoggi del 5 luglio 2022.
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