La corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità
Al fine di sterilizzare l’anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 sul risultato di amministrazione, la stessa doveva essere iscritta al Titolo V “Entrate derivanti da accensioni di prestiti” dell’entrata e dal lato della spesa, nel primo anno (2013), al Titolo III “Spese per rimborso prestiti”. Le due poste si dovevano bilanciare senza influire sul risultato di amministrazione. Dal lato della cassa, l’anticipazione riscossa doveva servire a pagare debiti certi, liquidi ed esigibili già presenti in bilancio con la conseguente riduzione dei residui passivi al 31 dicembre.
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