Le anticipazioni di liquidità sono utilizzabili dagli enti locali in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio, in quanto sono prestiti di carattere eccezionale finalizzati unicamente a rafforzare la cassa quando l’ente non riesce a pagare le passività accumulate negli esercizi precedenti. Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 4del 2020 nel dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 25 del decreto legge n. 78 del 2015 e 1, comma 814, della leggen.205 del 2017, per contrasto con gli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione. La Corte ha così ribadito il divieto di utilizzare le anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione e per assicurare nuove forme di copertura giuridica della spesa.
Enti locali, illegittimo l’uso delle anticipazioni di liquidità per alterare il risultato di amministrazione e coprire nuove spese
La Corte Costituzionale ha diffuso il comunicato avente ad oggetto “Enti locali, illegittimo l’uso delle anticipazioni di liquidità per alterare il risultato di amministrazione e coprire nuove spese”.
Leggi anche
Corte dei conti, online la rassegna delle decisioni di maggio 2026: focus su danno erariale, riforma Foti e responsabilità amministrativa
Pubblicata la raccolta delle principali pronunce di primo e secondo grado
09/07/26
5 problemi che ingombrano la tua scrivania e le nostre soluzioni: i corsi gratuiti per aiutarti a usare MIA Redazione Atti
Formazione pratica e gratuita sull’uso dell’intelligenza artificiale per la redazione e gestione deg…
07/07/26
PagoPA migliora la capacità di riscossione dei Comuni: pubblicato lo studio della Ragioneria Generale dello Stato
L’analisi econometrica conferma gli effetti positivi della digitalizzazione: aumentano gli incassi d…
02/07/26
Edilizia scolastica, pubblicate le nuove regole sui mutui BEI
Ministero dell’Istruzione e del Merito: pubblicate le linee guida operative per gli interventi ancor…
01/07/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento