Eleggibile il revisore dei conti nominato dal Consiglio anche se componente dell’OIV

24 Febbraio 2023
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E’ legittima la nomina del Presidente dei revisori dei conti che svolga il ruolo all’interno dell’ente di organismo indipendente di valutazione. Infatti, una cosa è l’eleggibilità ed altra l’incompatibilità nei ruoli. Il legislatore ha previsto un’ipotesi di incompatibilità, e non di ineleggibilità all’ufficio di revisore, da parte di quei soggetti già legati al civico ente, all’atto della nomina, da rapporti di lavoro e/o consulenza. Pertanto, in caso di nomina, il revisore, stante l’incompatibilità con altri ruoli all’interno del medesimo ente, sarà obbligato a dimettersi da componente dell’Organismo indipendente di valutazione. Con queste motivazioni i TAR per la Puglia (sentenza n.238/2023) ha respinto il ricorso di altra candidata che si doleva dell’illegittimità della nomina del Presidente dei revisori dei conti per ineleggibilità del candidato.

La vicenda

Una candidata aspirante alla nomina di Presidente dei revisori dei conti di un ente locale, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale con la quale veniva nominato un componente dell’Organismo indipendente di valutazione, in quanto a suo dire ineleggibile. A sostegno dell’assunto ha evidenziato come, nel caso di specie, vi sarebbe stata violazione degli artt. 2399 co. 1 lett. c) cod. civ. e dell’art. 236 co. 1 d. lgs. n. 267/2000 di ineleggibilità del candidato eletto. A dire della ricorrente, la violazione della citata normativa configura ipotesi di ineleggibilità, e non di incompatibilità. Pertanto, considerato che, all’atto della nomina a Presidente del Collegio dei Revisori del Comune, il candidato rivestiva il ruolo di componente dell’Organismo indipendente di valutazione dello stesso ente, la nomina non avrebbe potuto essere disposta.

Il rigetto del ricorso

Per il Collegio amministrativo il ricorso è infondato. In termini di eleggibilità la normativa che si presume violata prevede che:

  • “Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio: … lett. c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza” (art.2399 comma 1, lett. c) cod.civ.;
  • “Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale” (art. 236 co. 1 d. lgs. n. 267/2000).

Non vi sono dubbi come la normativa, per la nomina dei revisori dei conti, contempli l’ipotesi di incompatibilità, e non di ineleggibilità. Infatti, è lo stesso dato letterale della norma legislativa che si intenderebbe violata che parla di “incompatibilità”. In altri termini, a dire dei giudici amministrativi di primo grado, il legislatore ha previsto un’ipotesi di incompatibilità, e non di ineleggibilità all’ufficio di revisore, da parte di quei soggetti già legati al civico ente, all’atto della nomina, da rapporti di lavoro e/o consulenza. Senza considerare che l’OIV è un organismo indipendente di valutazione, che non riceve alcuna direttiva e/o istruzioni dall’ente di riferimento, sicché è evidente che la ratio posta a base della disciplina dell’ineleggibilità – evitare che situazioni di pregressa dipendenza del nominato dall’ente di riferimento possano in qualche modo minarne l’imparzialità e l’indipendenza nell’espletamento del nuovo incarico – deve ritenersi del tutto assente nel caso di specie. D’altra parte il Presidente dei revisori dei conti, una volta nominato si è successivamente dimesso dall’incarico di componente dell’OIV, facendo venire meno la sua incompatibilità alla carica.

Il ricorso è stato respinto in considerazione della legittimità della deliberazione di nomina del Presidente dell’Organo di revisione contabile.

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