D.L.90/2014. Ripristinati gli incentivi alla progettazione, con nuove modifiche

Nella seduta del 25/07/2014 è stata approvata in Commissione in sede referente e pubblicate nel Bollettino delle Giunta e Commissioni n.279 il seguente nuovo emendamento con l’inserimento di un nuovo art.13-bis del D.L.90/2014:

Art. 13-bis.

(Fondi per la progettazione e l’innovazione).

  1. All’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

  «7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare.

  7-ter. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione sono ripartite, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell’articolo 16 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d’asta offerto. Ai fini dell’applicazione del periodo precedente, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), e d). La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, per il personale con qualifica non dirigenziale, l’importo del cinquanta per cento e, per il personale con qualifica dirigenziale, l’importo del venticinque per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

  7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento ed efficientamento dell’ente e dei servizi ai cittadini. Le risorse non utilizzate per l’acquisto di beni possono essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità.

  7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater.».

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