Distribuzione del gas – Su anticipazione oneri di gara “una tantum” il MISE e Autorita confermano posizione Anci.

In data 25/06/2014 l’ANCI rende noto che:

Importante chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico rispetto all’erogazione dell’anticipazione degli oneri di gara una tantum, relativi all’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, prevista dall’articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge n. 145/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Tale norma dispone che “al fine di dare impulso all’indizione delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l’importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara.”, cio su richiesta della Stazione Appaltante.

In merito a ciò, il Ministero, rispondendo – tramite pec – ad alcune Stazioni Appaltanti che chiedevano delucidazioni rispetto alla problematica in questione (e per conoscenza all’Anci) ha confermato la posizione sempre sostenuta dall’Associazione, esplicitando che la “L’efficacia di tale disposizione non è vincolata al futuro provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) circa l’entità del tasso di interesse da applicarsi sugli importi anticipati alla stazione appaltante a copertura degli oneri di gara.”, quindi che “Con riferimento infine alle tempistiche di corresponsione dell’anticipo, esso non può essere subordinato alla pubblicazione del bando, dovendo versarsi con ragionevole anticipo per permettere alla stazione appaltante di sostenere gli oneri di gara.”

Analoga affermazione era stata fornita, le scorse settimane, anche dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico che ad un comune capoluogo che, in qualita di SA, chiedeva ragguagli in merito rispondeva “non si ritiene ostativo all-efficacia e all-applicazione delle sopra citate disposizioni normative di cui all-artciolo1, comma 16-quater, del decreto-legge n. 145/13, il fatto che l’Autorita non abbia ancora definito, mediante proprio provvedimento l-entita del tasso di interesse da applicarsi sugli importi anticipati alla stazione appaltante a copertura degli oneri di gara. Le conclusioni di cui sopra sono state condivise per le vie brevi con il Ministero in indirizzo”

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