Distinzione tra debito fuori bilancio e passività pregressa per spese sostenute su un finanziamento revocato

25 Luglio 2024
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Qualora l’ente ha correttamente accertato un’entrata da finanziamento e sostenuto le relative spese, la questione di una eventuale successiva revoca del finanziamento ha fatto sorgere il dubbio sulla qualificazione della minore entrata e del relativo inquadramento contabile della fattispecie. Secondo la Corte dei conti della Basilicata (deliberazione n.131/2024) la successiva emersione della non finanziabilità di un intervento comporta il venir meno dell’accertamento della corrispondente entrata e, quindi, del finanziamento che assicurava la copertura finanziaria della spesa nel frattempo sostenuta, così determinando una situazione di squilibrio nei conti dell’ente. Al fine di ovviare a tale squilibrio sarà necessario prevedere in bilancio, in sostituzione della entrata non più riconosciuta, una diversa entrata idonea ad assicurare la copertura della spesa in questione.

La richiesta

Un sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili di conoscere se, nel caso di un impegno di spesa regolarmente assunto ab origine e successivamente liquidati e pagati, laddove il relativo finanziamento sia stato oggetto di revoca per intervenuta decadenza dal beneficio e successivo recupero in compensazione a valere su altri finanziamenti concessi al medesimo Ente dallo stesso soggetto erogatore del predetto finanziamento, le spese derivanti dalla esecuzione di citati lavori possono costituire oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL.

La differenza tra debito fuori bilancio e passività pregressa

La possibilità, da parte del Consiglio comunale, di riconoscere un debito fuori bilancio è prevista dall’art.194 del Tuel qualora lo stesso sia derivante:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Le c.d. passività pregresse trovano, invece, il loro presupposto negli articoli 191 e 193 del TUEL: trattasi di spese che, a differenze dei debiti fuori bilancio, si collocano all’interno di un ordinario procedimento di spesa.

Secondo i magistrati contabili la fattispecie sottoposta al vaglio consultivo non sia riconducibile al tipo normativo dei debiti fuori bilancio, ma sia inquadrabile nell’alveo delle ordinarie attività di gestione del bilancio, anche sussumibili all’interno delle passività pregresse. Sarà onere, poi, dell’ente, nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa e gestoria, individuare la soluzione contabile idonea ad assicurare regolare copertura della spesa, tenendo presenti le differenti fonti giuscontabili per la quota capitale, da un lato, e gli interessi legali, gli interessi di mora e l’eventuale somma comminata a titolo di sanzione, dall’altro.

Pertanto, la successiva emersione della non finanziabilità di un intervento comporta il venir meno dell’accertamento della corrispondente entrata e, quindi, del finanziamento che assicurava la copertura finanziaria della spesa nel frattempo sostenuta, così determinando una situazione di squilibrio nei conti dell’ente. Al fine di ovviare a tale squilibrio sarà necessario prevedere in bilancio, in sostituzione della entrata non più riconosciuta, una diversa entrata idonea ad assicurare la copertura della spesa in questione.

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