Destinazione dell’avanzo libero all’estinzione anticipata dei prestiti solo dopo approvazione del rendiconto

10 Giugno 2024
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In merito alla possibilità da parte di un ente locale di poter utilizzare l’avanzo libero durante l’esercizio è stato emanato dalla Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 149/2024) il seguente principio di diritto: “ai sensi dell’art. 187, comma 2, del T.U.E.L., l’ente locale, nell’esercizio della propria autonomia e discrezionalità, previa approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario, può destinare all’estinzione anticipata di prestiti e mutui la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione così accertato, nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dalla legge”.

La richiesta

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili lombardi sulla possibilità di “utilizzare la quota di avanzo libero per l’estinzione anticipata di prestiti, ai sensi dell’art. 187 comma 2) lett. e) del D.Lgs. 267/2000 prima dell’approvazione della Salvaguardia degli Equilibri, precisando che il Bilancio dell’Ente presenta una situazione di equilibrio.

Le indicazioni della Corte dei conti

A dire del Collegio contabile, l’art. 187, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 consente all’ente locale l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 TUEL ossia mediante l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.

La norma precisa un preciso ordine di priorità per l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, al quale l’ente locale è tenuto ad attenersi, che risponde alla finalità, perseguita dal legislatore, di preservare in prima istanza gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.

Pertanto, in tema di sequenze procedimentali, non vi sono dubbi circa la possibilità di poter utilizzare l’avanzo libero solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, assumendo rilievo il momento dell’approvazione del rendiconto, e non quello in cui il Comune provvede alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. Infatti, il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi. Tale indicazione è stata rafforzata dai principi contabili che, al 9.2.5 stabilisce che “non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente”.

A differenza del risultato di amministrazione libero, il medesimo principio contabile ha stabilito che, limitatamente alla parte vincolata e alla parte accantonata, che “in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato”. Ciò in quanto la specifica destinazione delle quote vincolate e di quelle accantonate offre certezza, anche prima dell’approvazione del rendiconto, in ordine alla finalizzazione di quelle poste contabili rispetto al perseguimento di obiettivi predeterminati.

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