È annullabile dal giudice amministrativo la delibera TARI adottata successivamente al termine ordinario previsto per l’approvazione del bilancio di previsione: è quanto affermato dal TAR Sardegna, Sez. II, nella sent. 28 aprile 2021, n. 303.
I giudici sardi hanno ricordato che:
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- l’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, con riferimento alla TARI, dispone che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.
La giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 luglio 2014, n. 3808) ha affermato il carattere perentorio del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, per come desumibile dal dato testuale della disposizione (“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”).
Anche in presenza di eventuale autorizzazione all’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge – con atto avente, con ogni evidenza, natura eccezionale in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale – va rimarcato che, in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, siffatta autorizzazione non si estenda al termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006: il quale contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, come l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote (cfr., in termini, delib. n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Calabria; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 ottobre 2006, n. 6400).
A tal proposito, lo stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che le disposizioni concernenti l’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine hanno natura eccezionale e sono finalizzate “ad evitare le gravi conseguenze della mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale”; pertanto, “in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge”, l’autorizzazione ad approvare il bilancio oltre il termine previsto dalla norma “non comprende […] il termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006 in materia di aliquote e tariffe, che contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, quale l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre” (sez. V, sentt. n. 3808/2014 e n. 3817/2014).
L’effetto dell’inapplicabilità delle tariffe approvate oltre il termine deriva direttamente dalla legge (in particolare, dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006): ne consegue che il giudice amministrativo, laddove riscontri il superamento del termine medesimo, deve necessariamente pronunciare l’annullamento della deliberazione, a prescindere dai suoi contenuti.
La sentenza segnalata si pone in continuità con un orientamento noto; già in precedenza, infatti, il TAR Sardegna, sez. II, nella sent. 25 maggio 2019, n. 549, aveva affermato quanto segue: “Peraltro, in materia di TARI, l’annullamento giurisdizionale della deliberazione tariffaria comunale non pregiudica il principio, sancito dall’art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013, secondo cui la tariffa deve garantire l’equilibrio di bilancio, essendo destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l’obbligo della correlazione tra il prelievo e i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non è sufficiente a legittimare un’approvazione delle tariffe TARI, oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione (cfr.: Cons. Stato V, nn. 3808/2014 e 3817/2014). Ciò, in quanto il principio secondo cui il gettito del tributo deve coprire i costi di smaltimento dei rifiuti deve essere bilanciato con l’esigenza di tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, i quali non possono essere soggetti ad un aggravio non preannunciato né previsto di prestazioni imposte. Tale bilanciamento impone che il potere di determinazione della tariffa da parte dell’ente locale sia circoscritto entro un margine di tempo ben definito, costituito dalla data di approvazione del bilancio di previsione, che costituisce un limite invalicabile alla discrezionalità della Amministrazione comunale, con la conseguenza che, fatte salve le ipotesi di deroga espressa ad opera del legislatore statale, non sono ammissibili variazioni di tariffe oltre detta data. Né a conclusioni diverse in ordine alla perentorietà del termine per l’approvazione delle tariffe può giungersi sulla base della considerazione che, in materia di TARI, la normativa prevede la copertura integrale dei costi, a differenza di quanto stabilito dalla previgente disciplina relativa alla TARSU, che, com’è noto, imponeva che il gettito complessivo della tassa non fosse inferiore al cinquanta per cento del costo di esercizio (art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507). In assenza di un’espressa deroga normativa al principio secondo cui le tariffe dei tributi locali devono essere approvate entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, di cui al più volte citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, deve ritenersi che non sia più consentito, una volta decorsi i termini per l’approvazione del bilancio di previsione, agire retroattivamente con la leva tariffaria per conseguire l’integrale copertura dei costi dell’esercizio. Un’ulteriore conferma del fatto che l’obbligo della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti non legittimi l’approvazione tardiva delle tariffe deriva dalla circostanza che, al fine di sanare le delibere della TARI approvate oltre il 30 settembre 2014 (termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2014), il legislatore è dovuto intervenire con un’apposita disposizione, recata dall’art. 10, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11”.
Il termine ultimo di approvazione degli adeguamenti dei tributi locali è, invero, posto a tutela della certezza del debito fiscale dei cittadini e presidia e salvaguarda un interesse di rilievo costituzionale; tale termine trova la sua ratio nella necessità di garantire ai contribuenti, in omaggio al principio di certezza del diritto, un riferimento temporale certo per l’individuazione delle aliquote e delle tariffe applicabili per ciascun anno di imposta.
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