La mancata manutenzione degli impianti fotovoltaici, da parte dei responsabili tecnici, rappresenta un danno erariale pari alla differenza del consumo dell’energia elettrica, utilizzata per mancata manutenzione, e quella che si avrebbe potuto utilizzare con i nuovi impianti. Con queste indicazioni la Corte dei conti per l’Umbria (sentenza n.53/2022) ha condannato per responsabilità amministrativa i vari responsabili tecnici che si sono succeduti, ognuno per la propria parte di responsabilità.
La vicenda
La Procura erariale ha convenuto in giudizio i tre responsabili tecnici che si sono succeduti negli anni, a fronte della mancata manutenzione degli impianti fotovoltaici, con conseguente maggiore impiego dell’energia elettrica. Si è, infatti, rilevato che negli anni vi è stato un numero progressivo di impianti fotovoltaici scollegati senza che nulla di concreto e fattivo abbiano fatto i responsabili dell’area tecnica avvicendatisi nel corso degli anni. A volta sarebbe bastato anche delle spese minute per rendere operativi gli impianti e collegarli in rete. Il Procuratore ha rilevato come, numerosi impianti fotovoltaici, realizzati dal Comune con ingenti costi a carico della collettività (mutui molto onerosi contratti con la Cassa depositi e prestiti), erano stati scollegati dalla rete elettrica. La mancata produzione dell’energia ha così determinato un pregiudizio erariale da mancati introiti da “conto energia” e da “scambio energia”, la cui quantificazione è stata certificata. I tre responsabili tecnici, cui si è addebitata la responsabilità, sono stati coinvolti ognuno per il periodo di tempo che ha assunto la responsabilità del servizio tecnico e, quindi, cui addebitare le maggiori spese sostenute.
La difesa di uno dei convenuti ha evidenziato come avesse prontamente assunto provvedimenti in merito in quanto, a seguito della segnalazione di criticità agli impianti fotovoltaici, la Giunta comunale procedeva alla nomina di professionisti esterni. Altro responsabile si è, invece, relazionato con i tecnici esterni nominati, evidenziando le incompletezze documentali ed attivare le procedure presso il GSE, nonché superare le problematiche connesse allo smarrimento delle credenziali di accesso al sistema.
La conferma del danno erariale
I giudici contabili aditi hanno rilevato, in via preliminare, come la realizzazione di impianti fotovoltaici è opera meritevole e promossa a livello internazionale, euro unitario e nazionale attraverso incentivi e stimoli. Essa, peraltro, consente anche una riduzione dei costi del consumo dell’energia a beneficio di chi la produca e la immetta nella rete. Tale ultimo vantaggio viene perseguito solo attraverso una attenta programmazione dei costi di installazione e messa in opera, ma anche di gestione, inclusi i profili di aggiornamento degli impianti. Proprio quest’ultima attività (di competenza dei responsabili dell’area tecnica) è stata omessa. Pertanto, proprio tale omissione di manutenzione ha determinato il mancato incameramento delle somme preventivate, mentre il Comune continuava a pagare gli interessi sui mutui contratti per la realizzazione dell’impianto. In altri termini, il fermo tecnico degli impianti, con incremento progressivo del numero di quelli scollegati dalla rete, è responsabilità dei tecnici che si sono succeduti senza che nulla di concreto e fattivo abbiano fatto.
E’ stata, pertanto, confermato il danno erariale proposto dalla Procura e condannati i tre responsabili in proporzione al tempo di incarico ricevuto di responsabile tecnico dell’ente locale.
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