Danno erariale per il rimborso delle spese di viaggio del Sindaco per la presenza nell’ente locale (prima parte)

6 Giugno 2023
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Il Sindaco, i segretari comuni succeduti nel tempo e il responsabile della liquidazione della spesa sono stati condannati per danno erariale a fronte del rimborso delle spese di viaggio che, benché documentate, rientravano in una ipotesi non consentita dalla legge e dal regolamento comunale. In particolare sono state considerate legittimi i rimborsi delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e per la partecipazione alle sedute della Giunta, mentre sono state considerate illegittime quelle relative alla “necessaria” presenza finalizzata allo svolgimento di funzioni proprie o delegate. A differenza di quanto evidenziato dalla Procura, la Corte dei conti per la Regione Siciliana (sentenza n.151/2023) ha escluso la posta del danno erariale riferita al rimborso delle spese di viaggio per le funzioni “delegabili”, ossia quelle che l’amministratore potrebbe delegare ma che sceglie di esercitare in prima persona. Infatti, a dire del Collegio contabile, un sindacato sulla scelta dell’amministratore inciderebbe sull’esercizio di una funzione istituzionale garantita dalla Carta costituzionale e pregiudicherebbe il principio del libero accesso alle cariche elettive, anche da parte dei cittadini non abbienti.

Il fatto

La Procura erariale ha chiamato in giudizio, per rispondere del danno erariale, il Sindaco e i segretari comunale succedutesi nel tempo, oltre al responsabile del servizio degli affari generali per illegittimo rimborso delle spese di viaggio del Sindaco residente in altro comune. In particolare il regolamento comunale, richiamando l’art.84 del Tuel, ha individuato nel segretario comunale l’organo preposto all’attestazione della necessaria presenza in sede degli amministratori, mentre spettava al responsabile dell’Ufficio servizio affari generali la liquidazione delle relative spese. Dall’esame degli atti vi erano tre distinte causali di spese rimborsate: a) per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale; b) per la partecipazione alle sedute della Giunta; c) per la “necessaria” presenza finalizzata allo svolgimento di funzioni proprie o delegate. Solo quest’ultima voce era produttiva di danno erariale essendo le altre due voci certificate dai verbali delle deliberazioni assunte nelle sedute consiliari e di Giunta. Per la terza voce di spesa sarebbero di per sé illegittimi a causa della mancata indicazione delle ragioni specifiche poste a giustificazione degli spostamenti, atteso che il Sindaco si sarebbe limitato ad indicare il numero dei viaggi e dei chilometri percorsi, senza mai specificarne le motivazioni. In altri termini, a dire della Procura sarebbero illegittimi i rimborsi di quelle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio autonomamente gestite e discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dell’amministratore locale, giacché i costi sarebbero coperti dalla diversa indennità di cui all’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000. I due segretari comunali che si sono succeduti, compreso il responsabile della liquidazione delle spese non dovute, si sarebbero resi in tal modo responsabili del danno erariale per spese inutili sostenute dall’ente locale.

La difesa dei convenuti

A propria difesa il Sindaco ha evidenziato che, mentre l’art. 82 del TUEL avrebbe lo scopo di ristorare l’amministratore del presunto mancato guadagno connesso all’espletamento del pubblico mandato, l’art. 84 avrebbe, invece, ad oggetto il rimborso di tutte le spese di viaggio affrontate dai residenti fuori sede, non solo quelle effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi, ma anche quelle affrontate per la necessaria presenza in loco, correlata allo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. D’altra parte a Corte dei conti dell’Umbria (deliberazione n.3/2017) ha avuto modo di evidenziare che l’unico presupposto di legittimità del rimborso sarebbe costituito dall’effettivo esercizio di una di queste funzioni (adozione di ordinanze sindacali, celebrazione di matrimoni, et similia), ovviamente diverse dalle attività preparatorie di studio, disamina e consultazione, pacificamente escluse. Nel caso di specie, a parere della difesa, il Sindaco si sarebbe recato presso la sede comunale, fra l’altro, per celebrare matrimoni o per svolgere attività correlate alla concessione della cittadinanza italiana, ivi compresa la partecipazione al giuramento. Contrariamente a quanto argomentato dalla Procura erariale, la teorica possibilità di delegare l’esercizio di queste funzioni non farebbe venir meno la necessarietà della presenza in sede, giacché il comma 3 dell’art. 84 del TUEL non escluderebbe espressamente le funzioni delegabili, che rientrerebbero comunque tra i doveri dell’amministratore. In altri casi, il Sindaco si sarebbe recato presso la sede comunale per adottare ordinanze indifferibili e urgenti, partecipare a commissioni e riunioni istituzionali e tavoli tecnici, svolgere colloqui per la scelta della figura del portavoce, partecipare ad eventi o celebrazioni istituzionali, partecipare ad assemblee organizzate dal Comune, adottare svariati decreti sindacali e/o altri atti di sua competenza, ovverosia per compiere tutta una serie di attività che richiedevano la necessaria presenza in sede, non potendo essere espletate in altro luogo se non in presenza.
In merito alla difesa del responsabile del servizio che aveva liquidato le spese di viaggio, questi ha dedotto che l’unico soggetto responsabile di verificare la necessarietà della presenza in sede dell’amministratore sarebbe stato il segretario comunale, come previsto dal Regolamento. Pertanto, in ragione dell’attestazione del Segretario comunale, non avrebbe potuto sindacarne il contenuto, la correttezza e la legittimità, essendo a lei rimesso l’obbligo di provvedere alla liquidazione, entro tre mesi “dalla ricezione della richiesta completa in ogni sua parte e corredata dei relativi allegati”.
In modo non diverso il segretario comunale ha evidenziato come il rimborso delle spese di viaggio rimborsate al sindaco non sarebbero illecite, stante la diversa previsione di cui all’art. 82 del TUEL, che avrebbe l’unica funzione di garantire all’amministratore locale una fonte di reddito minima, per l’accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Inoltre, avrebbe preliminarmente verificato che si trattasse effettivamente di attività necessarie (come la firma di un’ordinanza, impugnabile in sede giudiziale e fonte di responsabilità, dunque difficilmente delegabile, o come la partecipazione ad una conferenza di servizi, e simili). In ogni caso, la responsabilità del controllo non ricadrebbe unicamente sulla figura del segretario comunale, in quanto il responsabile dell’Area Affari Generali non era un mero esecutore di ordini e direttive, ma aveva precisi obblighi di verifica.
Anche l’altro segretario che aveva successivamente preso il posto di quello uscente, ha ribadito che l’unico dovere attribuito dal regolamento era quello di controllare, esclusivamente ai fini della mera liquidazione, che i calcoli fossero stati correttamente effettuati e che le singole voci di spesa fossero coperte dai giustificativi, non potendo sindacare ed accertare in alcun modo né la veridicità della presenza, né il suo carattere obbligatorio o discrezionale.

Consulta la Corte dei conti per la Regione Sicilia, sentenza n. 151 del 22 maggio 2023 

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