Danno erariale in caso di consulenza fiscale esterna per attività ordinarie del responsabile finanziario

19 Febbraio 2021
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L’affidamento di un incarico fiduciario esterno per adempimenti fiscali e previdenziali rientranti nelle attività ordinarie della struttura burocratica, ossia normalmente di competenza del responsabile finanziario, hanno condotto al danno erariale, comminato in primo grado il presidente di un ente pubblico. Avverso la condanna è ricorso il presidente ai giudici di appello.

La difesa

Il Presidente dell’ente pubblico ha difeso la propria posizione ritenendo che la scelta del professionista fosse la logica conseguenza della decisione assunta in seno al Consiglio di amministrazione. La motivazione risiedeva nell’assenza dell’impiegato addetto agli adempimenti fiscali, con il rischio di omettere adempimenti di ben più ampi danni che avrebbero potuto essere procurati all’ente. Inoltre, dirimente per l’esenzione da responsabilità era anche il parere dei revisori dei conti che nell’approvare l’incarico evidenziavano nella loro relazione che le funzioni attribuite al professionista non potessero essere esercitate all’interno mancando una figura professionale abilitata a tale funzione. I giudici di primo grado, d’altra parte, pur in presenza di una eventuale affidamento in assenza di procedura comparativa, non hanno minimamente indicato il personale che avrebbe potuto supplire agli adempimenti fiscali e previdenziali richiesti, senza tenere conto anche di possibili danni e sanzioni in caso di ritardo negli adempimenti.

La conferma del danno

Il Collegio contabile di appello in via principale ripercorre la normativa che è prevista in caso di affidamento all’esterno di attività istituzionali dell’ente. La normativa indicata è data dall’art.7, comma 6, del d.lgs. 165/01 è chiara nella scansione dei presupposti. Si deve trattare di competenze attribuite all’ente, deve essere preliminarmente accertata l’impossibilità di utilizzare risorse interne, si deve trattare di attività temporanee e altamente qualificate, non sono ammesse proroghe o rinnovi dell’incarico conferito. E’ stato, inoltre, da tempo rimarcato dalla magistratura contabile l’imminente principio di autosufficienza nelle attività ordinarie dell’ente. Anche in presenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa, vi è l’obbligo dell’ente di regolamentare le procedure comparative per l’individuazione del professionista esterno. Tutti i presupposti citati debbono essere ben esplicitati nel provvedimento di affidamento dell’incarico esterno.

Nel caso di specie, non solo l’incarico è stato affidato in via fiduciaria, in violazione della normativa, ma il provvedimento di conferimento di tale incarico non conteneva nessuno dei presupposti previsti dalla normativa. Il regolamento dell’ente che prevede l’affidamento diretto per gli iscritti agli albi professionali è da considerarsi illegittimo per evidente contrasto con la normativa. La responsabilità del Presidente è, inoltre, evidente in quanto l’affidamento dell’incarico fiduciario è avvenuto prima della deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il danno erariale, pertanto, discende non solo dall’illegittimità dell’affidamento effettuato in via fiduciaria, quanto dalla mancanza di motivazioni sull’urgenza di tale affidamento non essendo menzionate alcune problematica particolare, pur avendo una struttura burocratica che avrebbe potuto agevolmente attendere agli adempimenti richiesti dal professionista esterno. Inoltre, in merito all’asserita assenza dell’impiegato, non è stata mai precisato di chi si trattasse e da quanto tempo lo stesso fosse assente, ovvero dell’impossibilità di poter svolgere quegli adempimenti da parte di altri impiegati.

In conclusione la condanna erariale deve essere confermata, in ragione dell’inescusabile negligenza per aver posto in essere una condotta in palese difformità dalla normativa di riferimento.

Scarica la sentenza della Corte dei conti sez. Siciliana n. 24/2021

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