Il fatto
Un responsabile delle attività tecniche, ed al contempo anche RUP dell’opera pubblica, (leggi anche sul tema: Incentivazione per forniture e servizi) è stato chiamato in giudizio dalla procura erariale per il danno derivante dal mancato controllo della polizza fideiussoria posta a garanzia dell’anticipo contrattuale, relativo ai lavori commissionati. Infatti, l’appaltatore aveva chiesto ed ottenuto l’anticipazione contrattuale del 20% dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica, versando a garanzia una polizza fideiussoria poi rilevatasi falsa, a seguito dell’avvenuta rescissione contrattuale, con relativo fallimento della società appaltatrice. La negligenza del responsabile risiedeva nella mancata verifica dei dati riportati nella polizza fideiussoria, essendo a tal fine sufficiente, per il responsabile un semplice controllo, non avvenuto nel caso di specie, alle linee guida diramate dall’IVASS. A dire della Procura, a fronte del fallimento della società le probabilità del recupero delle somme anticipata sarebbero quasi nulle e tale perdita dell’ente non potrebbe non essere addebitata al responsabile del servizio per mancata verifica della bontà della polizza rilasciata.
A propria difesa il convenuto ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura , da parte delle ditte appaltatrici, di polizze fideiussorie false costituisce un fenomeno endemico e generalizzato, la cui scoperta non è affatto agevole, come dimostrato da varie vicende recenti. Inoltre, il suo comportamento non sarebbe stato connotato da colpa grave, dovendo tenersi in considerazione anche il contesto organizzativo in cui egli aveva operato, caratterizzato da carenza di personale, il notevole carico di lavoro gravante sull’Unità Operativa da lui gestita, unitamente alla circostanza che egli fosse alla prima esperienza come R.U.P., il fatto che egli avrebbe dovuto essere validamente supportato dal dirigente superiore. Infine, il danno contestato non sarebbe attuale e concreto essendo l’ente insinuato nel passivo del fallimento, con la necessaria attesa in merito all’esito dell’eventuale recupero.
La conferma del danno erariale
Secondo il Collegio contabile al responsabile del servizio e RUP la procura ha addebitato una condotta gravemente colposa per:
a) aver omesso di verificare, con la dovuta diligenza, la genuinità della polizza fideiussoria;
b) non avere seguito le indicazioni dell’IVASS che aveva, già da tempo, fornito agli Enti appaltanti dettagliate indicazioni per verificare l’autenticità delle polizze ed individuare eventuali contraffazioni;
c) non aver accolto l’offerta della stessa IVASS di ausilio agli enti, previa semplice richiesta, anche il servizio di verifica diretta della validità delle polizze.
Ora, secondo il Collegio contabile, la verifica che avrebbe dovuto svolgere il responsabile e RUP non poteva essere considerata particolarmente complicata, come prospettato dal convenuto, in quanto la relativa sezione si trova nello stesso sito dell’IVASS in cui è possibile controllare se l’impresa assicurativa sia iscritta all’albo pertanto, se era stato possibile al convenuto controllare l’iscrizione della società all’albo, egli avrebbe potuto verificare, con ordinaria diligenza e perizia, anche la genuinità della polizza. In ogni caso, il R.U.P., ove avesse incontrato qualche difficoltà, avrebbe potuto agevolmente chiedere all’IVASS di effettuare direttamente tale verifica per suo conto. In sostanza, le modalità con cui gli Organi e/o i funzionari preposti agli Enti pubblici appaltanti possono verificare la genuinità di una polizza fideiussoria presuppongono livelli ordinari di diligenza e di perizia, assolutamente esigibili nei riguardi di soggetti, come il convenuto, di funzioni comportanti notevoli esborsi a carico delle Amministrazioni, tanto più in un contesto in cui le frodi risultano notoriamente frequenti. Pertanto, nel caso di specie vi è stata colpa grave da parte del responsabile del servizio con conseguente responsabilità contabile.
In merito all’attualità del danno, messa in dubbio da parte del convenuto, essa discende dall’indebita corresponsione dell’anticipazione effettuata in assenza di valide garanzie. D’altra parte la possibilità di recupero nei confronti della ditta fallita è praticamente nulla, in ragione della inconsistenza delle disponibilità del fallito. Pertanto, l’eventuale futuro recupero delle quote di anticipazione indebitamente erogata potrà assumere rilevanza soltanto in sede esecutiva della sentenza di condanna pronunziata a carico del convenuto. Infine, il Collegio contabile ha sottolineato che, secondo la consolidata giurisprudenza, la concretezza e l’attualità del danno erariale non sono affatto sinonimi di definitività e irreversibilità del medesimo.
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