Danno erariale al dirigente e al RUP per acquisto di videocamere senza il preventivo parere di sindacati

29 Agosto 2023
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La mancata istallazione, a seguito dell’acquisto di videocamere ad alta definizione, per la videosorveglianza e per la registrazione dei dati, a causa del mancato parere preventivo dei sindacati, hanno condotto al danno erariale del Responsabile unico del procedimento e del dirigente del servizio. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti della Toscana, contenute nella sentenza n. 267/2023.

Il fatto

L’ente ha proceduto all’acquisto di numerose videocamere per attività di sorveglianza e registrazione dei dati. Il dirigente e il RUP procedevano, successivamente all’acquisto, all’istallazione e alla verifica dei relativi collaudi, ma alcune di queste telecamere sono state successivamente rimosse a causa del conflitto insorto con il rappresentante dei lavoratori, per violazione delle regole previste dallo statuto dei lavoratori e dalle disposizioni dell’accordo decentrato che nulla prevedeva in tal senso. La Procura, pertanto, ha rinviato a giudizio sia il Dirigente sia il RUP per il doppio danno erariale, il primo per l’acquisto inutile delle telecamere non istallate, il secondo per l’obsolescenza di quelle non utilizzate.

Il danno erariale

Per il Collegio contabile non vi sono dubbi sul danno erariale per avere i soggetti citati in giudizio proceduto ad acquistare beni astrattamente utili per l’Amministrazione, ma di fatto inutilizzabili perché impossibili da installare secondo i normali tempi di utilizzo, a causa della mancanza del necessario accordo sindacale, costituisce un evidente spreco di denaro pubblico, in netto contrasto con i principi di economicità e di efficacia e, dunque, di legalità dell’agire amministrativo. È, inoltre, fatto gravemente colposo per essere i convenuti perfettamente a conoscenza sia del contenuto dell’accordo sottoscritto con le parti sindacali, sia del tenore dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, di per sé ostativi alla possibilità di utilizzare effettivamente i dispositivi già al momento dell’acquisto. In particolare la colpa gravemente colposa del RUP in ragione del fatto che avrebbe potuto e dovuto, in sede istruttoria, verificare la conformità dell’oggetto della commessa all’accordo sindacale vigente e, in caso contrario, segnalare la necessità di attivare un nuovo accordo prima di impegnare l’Amministrazione, o in alternativa prevedere con l’appaltatore un’obbligazione sub condicione, subordinata al raggiungimento di un nuovo accordo sindacale. In modo non diverso vi è colpa gravemente colposa del dirigente del servizio in quanto dotato di potere decisionale e di spesa, avendo sottoscritto il decreto di autorizzazione all’adesione alla Convenzione Consip e disposto tutti gli ordinativi di acquisto per la fornitura, senza mai vigilare sulla sussistenza dei presupposti per l’acquisto.

In merito alla quantificazione del danno erariale, correttamente la Procura ha quantificato in riduzione l’importo originario dell’acquisto per essere state successivamente le videocamere utilizzate, ma ciò non ha convito il Collegio contabile sulla svalutazione dovuta all’obsolescenza quale posta separata del danno erariale dovuta all’utilizzazione dopo alcuni anni dal loro acquisto. Infatti, se è vero che i beni ad alto contenuto tecnologico vadano incontro ad una tendenziale obsolescenza, ma il periodo da prendere in considerazione e la quota del costo originario da ascrivere alla progressiva obsolescenza variano, però, non solo in base alla tipologia dei beni, ma anche in funzione delle esigenze del mercato e, soprattutto, dell’effettiva evoluzione tecnologica. Se ai fini della redazione dei documenti di bilancio è corretto inscrivere quote di ammortamento dei beni per obsolescenza di carattere presunto e calcolate secondo i principi contabili, in sede processuale occorre, invece, fornire la prova piena (anche in via presuntiva, ma oltre la soglia indiziaria) del quantum del costo originario da computare a titolo di danno per la tardiva utilizzazione. La Procura non ha, tuttavia, fornito prova piena del danno, in quanto non ha dimostrato operando un corretto raffronto, ragionevolmente certo, con le somme di denaro che sarebbero state impegnate successivamente, per l’acquisto di beni analoghi e più avanzati sotto il profilo tecnologico.
La sola posta di danno relativa alle videocamere non utilizzate non può essere ripartita in parti uguali, come sostenuto dalla Procura, in quanto al dirigente non compete l’istruttoria, né il controllo tecnico sulla progettazione e sulla sussistenza dei presupposti per la stipula del contratto, affidati dall’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 alla responsabilità del RUP. Pertanto, la ripartizione del danno deve essere pari a due terzi a carico del RUP e un terzo a carico del dirigente.

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