Dal Senato arriva il primo sì

Una panoramica sulle principali disposizioni di interesse fiscale introdotte in fase di conversione del decreto legge 138/2011 a Palazzo Madama

Tra le norme antievasione, il contrasto all’intestazione fittizia di beni a società, paletti alla possibilità di usufruire della sospensione condizionale della pena detentiva, Ires più salata per le società di comodo, stretta sui contribuenti che non hanno versato le rate relative alle sanatorie fiscali del 2002.

Ires più cara per le società di comodo

L’aliquota Ires sul reddito minimo delle società di comodo è aumentata di 10,5 punti percentuali (dal 27,5% al 38%). Non è possibile evitare questa maggiore tassazione né facendo rientrare la società di comodo in un consolidato fiscale, né applicando il regime di trasparenza fiscale. In sostanza, non c’è modo di compensare la maggiore imposta con perdite o oneri deducibili di altri soggetti.
Le società in perdita per 3 anni consecutivi (oppure per 2 + 1 in cui è stato dichiarato un reddito inferiore a quello minimo) si considerano non operative a partire dal successivo periodo d’imposta. 

Cosa sono le società di comodo

Può accadere che beni – soprattutto di lusso – vengano intestati a società che di fatto non sono create per esercitare un’attività economica, ma solo per fare in modo che i proprietari continuino ad utilizzarli, sfruttando allo stesso tempo tutti i vantaggi che la loro intestazione alla società porta (primo fra tutti, la deducibilità dei costi; immaginiamo un immobile che poi viene affittato. Se è intestato alla persona fisica, i canoni fanno reddito per intero; se è intestato a una società, dai canoni sono deducibili gli ammortamenti del fabbricato e tutte le spese di gestione della società). Queste società sono chiamate “non operative” o “di comodo” e il Fisco fissa dei parametri per individuarle. Il ragionamento di fondo è: se una società ha un patrimonio formato da un tot di immobili, un tot di partecipazioni, eccetera, deve aver prodotto almeno un X di ricavi e proventi (è prevista l’applicazione di percentuali diverse alle varie categorie di beni presenti nel patrimonio della società). Se i suoi ricavi e proventi sono inferiori a tale importo minimo (test di operatività), la società è di comodo e il reddito da tassare non è quello contabile ma è determinato presuntivamente, con altre percentuali applicate sul valore dei beni della società.  

Contrasto all’intestazione fittizia di beni a società

Sulla scia delle misure introdotte in materia di società di comodo, un’altra norma colpisce sempre la pratica elusiva di nascondere beni, utilizzati dalle persone fisiche, dietro lo schermo societario: se il corrispettivo annuo stabilito per il godimento (affitti, canoni, eccetera) di beni dell’impresa da parte di soci o familiari dell’imprenditore è inferiore al relativo valore di mercato, la differenza costituisce reddito per gli utilizzatori (reddito diverso). In più, i costi relativi a questi beni non sono deducibili dall’impresa o dalla società.
I dati relativi a questi contratti (bene della società o dell’impresa in godimento a soci o familiare dell’imprenditore) devono essere (pena sanzione del 30% della differenza) comunicati all’Agenzia delle Entrate, che effettuerà controlli “sistematici” sulla posizione fiscale degli utilizzatori.

Carcere per i grandi evasori

A parte la fissazione di soglie di punibilità penale più basse per i reati tributari, è stata fissata un limite di evasione al superamento del quale non è possibile usufruire della sospensione condizionale della pena (la facoltà che ha il giudice – in determinate circostanze – di sospendere l’esecuzione della pena; ad esempio, nei casi di condanna alla reclusione non superiore a 2 anni).
In particolare, per i reati di omesso versamento dell’Iva, di ritenute certificate e di indebita compensazione (tutti puniti con la reclusione da 6 mesi a 2 anni), la sospensione condizionale non si applica quando l’imposta evasa o non versata è superiore a 3 milioni di euro.
Per tutti gli altri reati tributari, la cui prescrizione è stata allungata di un terzo, il beneficio non può scattare quando, congiuntamente:
•l’imposta evasa è superiore al 30% del fatturato
•l’imposta evasa è superiore a 3 milioni di euro.

Recupero somme condoni 2002

Stretta sui contribuenti che non hanno versato le rate relative alle sanatorie fiscali del 2002. Equitalia avvierà, infatti, le azioni coattive nei confronti dei debitori, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare le somme residue maggiorate degli interessi maturati, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011. In caso di inadempienza, scatterà la sanzione del 50% e, in più, saranno controllate, entro il 31 dicembre 2012, tutte le attività del contribuente (comprese quelle esercitate con partita Iva/codice fiscale differente dall’identificativo indicato nelle dichiarazioni relative al condono) relativamente alle annualità successive a quelle condonate, ancora accertabili. Per chi ha aderito al condono del 2002, i termini per gli accertamenti Iva pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.

Ricevuta per lettini e ombrelloni

E’ cancellata la norma che esentava i titolari di stabilimenti balneari dalla certificazione fiscale (scontrino o ricevuta) per i servizi resi (affitto di ombrelloni, lettini e sdraie).

Sanzioni ridotte per chi si fa “tracciare”

Sono ridotte alla metà le sanzioni per le violazioni in materia di dichiarazione dei redditi e Iva (ad esempio, l’omessa o infedele dichiarazione), nonché per quelle in materia di documentazione e registrazione delle operazioni Iva (tra cui la mancata emissione di ricevute o scontrini), per imprenditori e lavoratori autonomi, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che pagano e incassano con mezzi diversi dal denaro contante e che indicano nelle dichiarazioni (Iva e redditi) gli estremi dei conti correnti.

Cooperative

Due le novità per le cooperative a mutualità prevalente:
•il 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva obbligatoria devono ora essere tassati
•le percentuali minime di tassazione dell’utile passano al 40% per le cooperative diverse da quelle agricole e della piccola pesca, e al 65% per le cooperative di consumo.

Imposta money transfer

E’ istituita un’imposta di bollo del 2% (con un minimo di 3 euro) sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie “money transfer” e altri agenti in attività finanziaria. L’imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini Ue e per quelli verso i Paesi Ue. Sono, inoltre, esentati i trasferimenti effettuati da chi ha matricola Inps e codice fiscale.

Aumento aliquota Iva ordinaria

Per le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della manovra, l’aliquota Iva ordinaria sale dal 20 al 21 per cento.

Contributo di solidarietà

Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 (con possibilità di proroga con Dpcm, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio) chi possiede un reddito complessivo lordo superiore a 300mila euro pagherà un contributo di solidarietà (sulla parte eccedente i 300mila) del 3 per cento. Il contributo è deducibile dal reddito Irpef. Per le regole specifiche si dovrà attendere un decreto del Mef, da emanare entro il 30 ottobre 2011.

Ristrutturazioni

Quando viene ceduto un immobile per il quale si fruisce della detrazione del 36%, il bonus può essere anche mantenuto dal venditore (attualmente si trasferisce automaticamente all’acquirente).

r.fo.

Fonte: FiscoOggi.it

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