Non prevedendo il dovere di contabilizzare nel fondo anticipazioni liquidità l’importo ottenuto a titolo di anticipazione dal fondo di rotazione, al netto delle quote annuali rimborsate, ma prevedendo esclusivamente di istituire una nuova voce SIOPE, per l’importo pari alla rata annua da restituire, la norma in oggetto allarga artificiosamente la capacità di spesa, senza alcuna garanzia sull’effettiva possibilità di restituzione dell’intero ammontare ottenuto a titolo di anticipazione, pregiudicando i futuri equilibri di bilancio.
Corte Costituzionale: fondo di rotazione e anticipazioni di liquidità
Interessante pronuncia della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 224 del 22 dicembre 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 1, del D.L. 133/2014 nella parte in cui non prevede l’utilizzo delle risorse attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento