Interessante pronuncia della
Corte Costituzionale che con la sentenza n. 224 del 22 dicembre 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 1, del D.L. 133/2014 convertito nella legge 164/2014, nella parte in cui
non prevede che l’utilizzo delle risorse attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’art. 243-ter del D.Lgs. 267/2000,
deve avvenire solo a titolo di cassa, nonché del comma 2 dell’art. 43 nella parte in cui non prevede che è comunque garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.
Non prevedendo il dovere di contabilizzare nel fondo anticipazioni liquidità l’importo ottenuto a titolo di anticipazione dal fondo di rotazione, al netto delle quote annuali rimborsate, ma prevedendo esclusivamente di istituire una nuova voce SIOPE, per l’importo pari alla rata annua da restituire, la norma in oggetto allarga artificiosamente la capacità di spesa, senza alcuna garanzia sull’effettiva possibilità di restituzione dell’intero ammontare ottenuto a titolo di anticipazione, pregiudicando i futuri equilibri di bilancio.
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