Contributi a rendicontazione: il warning della Corte dei conti

Per la Corte dei conti delibera. n. 36/2025/PRSE, nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l’ente beneficiario accerta l’entrata a seguito della formale deliberazione dell’ente erogante di erogazione del contributo a proprio favore.

Enzo Cuzzola 14 Marzo 2025
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Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delibera. n. 36/2025/PRSE, depositata il 5 marzo 2025, nel caso di contributi a rendicontazione, occorre distinguere a seconda che entrambe le amministrazioni (erogante e beneficiaria) adottino o meno i principi della competenza finanziaria potenziata. In quest’ultimo caso, l’amministrazione beneficiaria accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni (con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell’ente beneficiario – cronoprogramma).

Qualora nel corso della gestione l’attuazione della spesa registri un andamento differente rispetto a quello previsto, l’Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all’Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili (cfr. SRCER/110/2023/PRSE). Diversamente, ossia iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante – l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio attraverso una dilatazione della capacità di spesa.

Nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l’ente beneficiario accerta l’entrata a seguito della formale deliberazione dell’ente erogante di erogazione del contributo a proprio favore. In particolare, l’entrata è imputata agli esercizi in cui il beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il contributo è esigibile solo a seguito della realizzazione della spesa.

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