Consolidato, ecco le nuove istruzioni della Corte dei conti

il sole24ore
26 Luglio 2019
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di Alessandro Bonura e Nicola Tonveronachi

La sezione Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee guida e il questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria alle prese con il bilancio consolidato 2018 degli enti locali. Il questionario, suddiviso in 6 sezioni e corredato di una esaustiva nota metodologica, consente agli organi di revisione di avere un minuzioso orientamento sulla completezza dei controlli da attuare nella predisposizione della relazione al bilancio consolidato 2018. Le linee guida rappresentano il primo orientamento in assoluto rilasciato dalla Corte con riferimento al bilancio consolidato e si inserisce all’interno delle previsioni normative dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005. Area di consolidamento Il primo aspetto che emerge dallo schema di questionario è l’attenzione ai controlli di regolarità amministrativa che la Corte ha voluto “stimolare” attraverso specifiche domande sulle modalità e sulle procedure attuate dall’ente locale nel processo di individuazione dei soggetti, inclusi dapprima nel gruppo di amministrazione pubblica e, successivamente, tenendo conto della “rilevanza” dei dati contabili, nel perimetro di consolidamento. Uniformità dei dati contabili La Sezione III del questionario richiama l’attenzione dell’organo di revisione su un’attività preliminare di notevole importanza: rendere uniformi i dati contabili dei singoli soggetti che dovranno essere consolidati. Difatti, le entità eterogenee che gravitano attorno agli enti locali, sia di diritto pubblico che di diritto privato, possono presentare differenti caratteristiche in base alle quali i valori bilancistici necessitano di un pre-trattamento contabile in modo da renderli uniformi per il successivo consolidamento. Operazioni infragruppo Il rispetto dei principi di veridicità e correttezza nell’elaborazione del bilancio è verificabile attraverso le domande presenti nella Sezione IV del questionario, per mezzo delle quali il revisore può esaminare le rispettive posizioni di credito e debito (tra i soggetti partecipati e la capogruppo) e – in caso di difformità dei valori riscontrate – attestarne la correttezza (o l’eventuale erroneità) del trattamento contabile applicato dall’ente capogruppo per uniformare le posizioni reciproche, sia in termini patrimoniali (credito/debito), che in termini economici (costi/ricavi). Valore delle partecipazioni e patrimonio netto I quesiti della Sezione V riguardano le verifiche di regolarità contabile sul valore delle partecipazioni iscritte nel rendiconto della capogruppo e sulle rispettive quote di patrimonio netto, dei soggetti consolidati, possedute. In particolare il revisore è chiamato a verificare il corretto trattamento contabile operato per l’eliminazione del valore delle partecipazioni con il corrispondente patrimonio netto posseduto dalla capogruppo nei propri soggetti inclusi nel bilancio consolidato, e il trattamento delle eventuali differenze (positive o negative) da annullamento. Nota integrativa Per ultimo, nella Sezione VI (Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa), l’organo di controllo deve esprimere un giudizio sulla completezza delle informazioni riportate in nota integrativa in ordine ai contenuti minimi obbligatori elencati nel paragrafo 5 del principio contabile sul bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al Dlgs 118/2011).

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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