Comuni, Fondone senza vincoli

ItaliaOggi
31 Luglio 2020
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di Matteo Barbero

I dubbi sul trattamento contabile delle risorse non possono essere risolti in senso restrittivo
Può coprire spese non legate a funzioni fondamentali
Fondo funzioni fondamentali senza vincoli. E’ stato pubblicato il decreto del direttore Finanza locale del ministero dell’interno, relativo al riparto del Fondo funzioni fondamentali, di cui art.106 del dl Rilancio. Ma nel frattempo fioccano i dubbi su quale sia il corretto trattamento contabile del medesimo. In primo luogo, ci si chiede sempre se tali somme possano essere destinate a copertura di spese o se, come sostenuto da alcuni, solo a copertura delle minori entrate.
La norma citata recita che il fondo è finalizzato a «concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid 19». Non si vede, pertanto, da cosa si evinca l’ipotizzato obbligo di utilizzarlo solo a copertura delle minori entrate, ben potendo (e dovendo se ne ricorrono i presupposti) coprire le spese connesse alle funzioni fondamentali.
Diversamente argomentando, occorrerebbe ridurre le previsioni di entrata in misura (almeno) pari all’assegnazione. In alternativa, è plausibile costituire un accantonamento alla missione 20, programma 03, anche se tale scelta inciderebbe negativamente sull’equilibrio di bilancio. Altro dubbio riguarda la possibilità di utilizzare il fondo per coprire spese non riconducibili alla funzioni fondamentali. Ricordiamo che il relativo elenco è tuttora quello di cui all’art. 3, comma 27, del dl 78/2010, ai sensi del quale sono funzioni fondamentali dei comuni: a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione fi nanziaria e contabile; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto; d) pianifi cazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianifi cazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifi uti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafi ci; l-bis) i servizi in materia statistica.
A parere di chi scrive, si tratterebbe di una rigidità estranea alla ratio ed al contesto della norma, che nasce per tamponare un’emergenza senza precedenti e quindi richiede una lettura flessibile.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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