Centrali uniche di Committenza – Le note Anci e la scheda di sintesi per i Comuni

Con comunicato del 20/10/2014 l’ANCI rende noto che:

In merito alle centrali uniche di committenza e ai soggetti aggregatori, l’Anci ha predisposto due note di lettura di due Dpcm riguardanti: la definizione dei criteri per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza e l’istituzione di un tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza.

Il testo dei due Dpcm sarà pubblicato non appena trasmesso ufficialmente all’Anci nella versione definitiva.

L’Anci, inoltre, ha predisposto una scheda di sintesi di ciò che potranno fare i Comuni (link: http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Scheda%20ANCI%20acquisizioni%20di%20beni%20e%20servizi.pdf – differenziati in base alle dimensioni demografiche – per le acquisizioni di beni e servizi dal 1 gennaio 2015 e per la realizzazione di lavori dal 1 luglio 2015, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici)  e s.m.i. che recita:

“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (Cig) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”

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