di Vincenzo Giannotti
Ordinanza della Cassazione sulle regole post soccombenza
Il comune non può chiamarsi fuori dalle spese di lite se la cartella di pagamento è annullata. In caso di soccombenza nel giudizio tributario le spese di lite, dovute alla controparte vittoriosa, devono essere poste in via solidale anche nei riguardi del comune, non potendo il giudice adito ritenere quest’ultimo fuori dal pagamento addossando la sola responsabilità al concessionario. Sono queste le indicazioni fornite dalla Cassazione (ordinanza n.19856/2020) che ha riformato la sentenza del tribunale che ha posto a carico della sola Agenzia delle entrate le spese di giudizio, compensando le spese del grado di appello nei confronti dell’ente locale. La vicenda A seguito del ricorso al giudice di pace, avverso una cartella di pagamento ormai prescritta, il contribuente è risultato vittorioso ma il giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite. Il contribuente non soddisfatto della decisione, sulla compensazione delle spese disposte dal giudice, ha presentato ricorso al tribunale. Quest’ultimo, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha accolto l’appello e condannato alle spese di lite del doppio grado, con distrazione nei confronti dell’avvocato difensore, addebitando le stesse unicamente l’Agenzia delle entrate- Riscossione, mentre ha proceduto alla compensazione delle spese del grado di appello tra l’appellante e il comune. A sostegno della compensazione delle spese di lite, disposta tra contribuente e comune, il tribunale ha giustifi cato la decisione sul presupposto che unicamente l’Agenzia delle entrate-Riscossione era da condannare alle spese, siccome il ritardo che aveva determinato la maturazione della prescrizione «non era imputabile in alcun modo all’ente impositore della sanzione». Non ritenendo corretta quest’ultima decisione il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. La decisione della Cassazione I giudici di piazza Cavour hanno rilevato come, il giudice di legittimità ha da tempo precisato che, in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all’opponente, essendo quest’ultimo estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (tra le tante Cass. ord. n.1070/2017; Cass. ord. n. 7371/2017). Nel caso di specie, pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti, il comune deve essere condannato in solido con l’Agenzia delle entrate-Riscossione a rimborsare l’avvocato, difensore del contribuente, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari dei gradi di merito, le spese del giudizio innanzi sia al giudice di pace sia innanzi al tribunale nella misura già stabilita nella sentenza del tribunale, cui vanno aggiunte anche le spese di lite del presente giudizio di legittimità.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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