Periodo minimo della pausa e buoni pasto
Il dubbio di un ente locale riguarda il nuovo limite della pausa, inserito nel contrato 2019-2021, che è sceso dai trenta minuti ai dieci minuti, e se, quindi, il rispetto da parte dei dipendente di questo nuovo periodo minimo di pausa gli dia diritto o meno all’erogazione del buono pasto.
Con orientamento applicativo CFL197 pubblicato in data 16 gennaio 2023, i tecnici dell’Agenzia precisano come la pausa e il periodo richiesto per l’erogazione dei buoni pasto siano trattati separatamente nelle disposizioni contrattuali. L’art.34, infatti, riguarda esclusivamente l’istituto della “pausa” per il recupero delle energie psico-fisiche di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 66/2003, obbligatoria dopo 6 ore di prestazione continuativa. Ai fini della fruizione del buono pasto, invece, l’articolo specifica al comma successivo che “Per la consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 35, comma 2 (Servizio mensa e buono pasto) e tenendo conto delle deroghe in materia previste dal medesimo art. 35 comma 10, la durata della pausa non può essere inferiore a trenta minuti.” In altri termini, secondo i tecnici dell’Agenzia i dipendenti, che dovessero fruire di una pausa inferiore ai trenta minuti, non avrebbero diritto all’erogazione del buono pasto da parte dell’ente, pur avendo rispettato, se la pausa sia stata superiori ai dieci minuti, gli obblighi previsti dalla legge per il necessario riposo dopo aver prestato sei ore continuative di lavoro.
Buono pasto e lavoro agile
Con altro orientamento applicativo CFL204, pubblicato alla medesima data, si è risposto al quesito di un ente locale se sia possibile, oltre che legittimo, l’erogazione dei buoni pasto al personale che sia posto in lavoro agile. I tecnici, dopo aver precisato che il nuovo contratto, sottoscritto in data 16 novembre 2022, ha disciplinato il lavoro a distanza nelle due differenti modalità del lavoro agile e del lavoro da remoto, hanno indicato che solo quest’ultimo potrebbe dare diritto all’erogazione del buono pasto. In merito al lavoro agile, infatti, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avuto modo di precisare (parere n.47621 del10/06/2022) che “… le amministrazioni devono assumere le decisioni più opportune in relazione all’attivazione o meno dei buoni pasto sostitutivi, alle conseguenti modalità di erogazione degli stessi, nonché all’attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori, nel rispetto del vigente quadro normativo e contrattuale “. Ora, in riferimento al citato parere, è possibile verificare come la disciplina contrattuale abbia regolamentato il lavoro agile (Smart Working) come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento ed accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi
vincoli di orario o di luogo di lavoro. A differenza della libertà concessa dal lavoro agile, vi è il lavoro da remoto che rappresenta una diversa modalità di esecuzione delle attività lavorative, con vincolo di luogo e anche di orario di lavoro da rispettare, non dissimile dal lavoro in presenza. Pertanto, solo quest’ultima modalità lavorativa consente, a detta dei tecnici dell’Agenzia, di riconoscere ai dipendenti anche il relativo buono pasto, rispettando la pausa dei trenta minuti minimi previsti dal contratto.
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