Sulle procedure d’appalto a valere dal 1° luglio 2023, è dovuto solo il Bollo una tantum e null’altro. In pratica,
l’unica imposta, regolamentata dall’ultimo Codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 36/2023), sostituisce tutti quelli richiesti in precedenza per l’espletamento di altre formalità connesse alla stipula, come la registrazione. Lo conferma l’Agenzia delle entrate nella
risposta n. 446 del 9 ottobre 2023.
In particolare, l’istante chiede di conoscere se, ai fini della registrazione dei contratti di appalto debba essere applicata o meno l’imposta di bollo finora richiesta per l’espletamento della formalità di registrazione, in aggiunta a quella prevista dalla tabella di cui all’Allegato I.4 al nuovo Codice dei contratti, a cui rimanda il comma 10, dell’articolo 18, del richiamato decreto legislativo. La domanda, precisa il contribuente, consapevole dei tempi di entrata in vigore della norma in argomento, non è riferita a un caso specifico, ma finalizzata a seguire una linea di condotta corretta in vista di futuri contratti d’appalto.
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