BDAP tra passato, presente e futuro

16 Maggio 2019
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di M. Bellesia

La Banca Dati Amministrazioni Pubbliche  (BDAP), prevista dall’art.13 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 Legge di contabilità e finanza pubblica, è stata creata nell’anno 2010 ed è gestita dal MEF.
Gli scopi sono indicati nel comma 1 del medesimo articolo “assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all’articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale…”

La BDAP è stata quindi concepita per fornire uno strumento unico, omogeneo e razionalizzato di rilevazione, misurazione ed analisi dei fenomeni della finanza pubblica, a supporto di decisioni strategiche; nello stesso tempo costituisce uno strumento in grado di sviluppare indicatori necessari a supportare le principali finalità e funzioni così individuate:

– Analisi e Valutazione della Spesa delle Amministrazioni Centrali dello Stato,
– Controllo, Monitoraggio e Consolidamento dei Conti Pubblici,
– Attuazione e Stabilità del Federalismo Fiscale.

La BDAP è accessibile alle PA ed è fruibile anche dagli utenti delle Amministrazioni Pubbliche (previa registrazione) attraverso il sito

Dalla stessa definizione di BDAP discende quindi un obbligo per gli enti locali: quello di inviare periodicamente i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le altre informazioni definite da un apposito decreto ministeriale del MEF.

Il Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, all’art. 157, comma 1, prescrive che  “Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.

In particolare, gli enti locali devono garantire:
– la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l’adozione di un piano integrato dei conti,
– un livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario (almeno quarto livello) economico e patrimoniale,
– la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato (tramite l’adozione di una apposita codifica. Vedasi artt.5, 6 e 7 del D-.Lgs. 118/11),
– l’invio delle previsioni di competenza e di cassa, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del MEF,
– l’invio dei risultati della gestione (bilanci consuntivi) sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del MEF.

I suddetti obblighi di invio dei dati alla BDAP indicati nel Tuel, risultano sostanzialmente ripetuti nell’art.  4, commi 6 e 7 (Piano dei conti integrato) e nell’art. 18, comma 2, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118.  Ciò premesso, l’art. 18, comma 2 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118 risulta importante perchè è stato modificato dall’ art. 9, comma 1-ter, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, nel senso che è stato eliminato l’obbligo di comunicazione alla BDAP delle variazioni del bilancio preventivo.

Anche il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 al punto 9.3 dispone:
“Il sistema informativo dell’ente garantisce l’invio alla banca dati unitaria di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009, del bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l’articolazione del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati anche nel sito internet della regione.”.

Per le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, occorre fare riferimento al D.M. 12 maggio 2016 – Modalita’ di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni. (GU n.122 del 26-5-2016).

Sulla base dell’art. 1 gli enti locali trasmettono alla BDAP:

a) i bilanci di previsione, compresi gli allegati previsti dall’art. 11, comma 3, lettere da a) a h), del D.Lgs. 118/11, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 9 al predetto D.Lgs. 118/11;

b) i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall’art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del D.Lgs. 118/11, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 10 al predetto D.Lgs. 118/11;

c) le variazioni al proprio bilancio di previsione, secondo lo schema di cui agli allegati n. 8/1 e 8/2 al dD.Lgs. 118/11.    N.B. L’obbligo di comunicazione alla BDAP delle variazioni del bilancio preventivo è stato eliminato dall’ art. 9, comma 1-ter, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, che ha modificato in tal senso l’art. 18, comma 2 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

d) i propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall’art. 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 118/11, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 11 al predetto D.Lgs. 118/11;

e) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’art. 18-bis del decreto legislativo D.Lgs. 118/11.

L’art. 4 definisce i tempi di trasmissione:

– bilanci di previsione e allegati, entro 30 gg dall’approvazione;

– rendiconto e allegati, entro 30 gg dall’approvazione;

– variazioni di bilancio, entro 30 gg dall’approvazione.     N.B. L’obbligo di comunicazione alla BDAP delle variazioni del bilancio preventivo è stato eliminato dall’ art. 9, comma 1-ter, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, che ha modificato in tal senso l’art. 18, comma 2 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

L’art. 5 definisce le modalità di trasmissione dei dati ed in particolare l’utilizzo del linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie “eXtensible Business Reporting
Language” (XBRL) e lo standard per la codifica e decodifica “eXtensible Markup Language” (XML). Vedasi anche decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale sono state definite le tassonomie XBRL per la rappresentazione delle informazioni contabili.

N.B. Il comma 6 dell’art. 1 del medesimo DM dispone che “L’invio dei dati alla BDAP assolve all’obbligo previsto dall’art. 227, comma 6, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, relativo alla trasmissione telematica alla Corte dei conti.

Per approfondimenti si rinvia a MEF, Manuale Utente di registrazione alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) “Bilanci Armonizzati” Versione 1.0 Roma, Settembre 2016.

Il regime sanzionatorio nel caso di mancato invio dei dati dei bilanci preventivi e dei rendiconti alla BDAP nel termine di 30 gg dalla loro adozione (Art.13 della L. 31 dicembre 2009, n. 196; art. 157, c.1 Tuel D.Lgs. 267/00; art. 4, c.6 e 7 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118; D.M. 12 maggio 2016 in GU n.122 del 26-5-2016) è particolarmente pesante.

Innanzitutto, l’invio dei dati deve intendersi completo e non parziale (ovvero compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato), come precisato dall’art. art. 9, comma 1 quinquies, DL 24/6/16, n. 113, convertito nella L. 7/8/16, n. 160.

Se non si rispetta il termine dei 30 gg scatta il divieto di “assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto” , ai sensi dell’art. 9, c.1 quinquies, DL 24/6/16, n. 113, come modificato dallart. 1, c. 904, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

A decorrere dal 1° novembre 2019, l’articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introduce un’altra sanzione (precedentemente prevista per l’invio delle certificazioni di bilancio): “Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.”.

La cessazione dell’obbligo delle certificazioni di bilancio

Con l’art. 1, c.902 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio per l’anno 2019, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla BDAP, sostituisce le certificazioni del bilancio di previsione e del rendiconto del Ministero dell’interno ex art. 161 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Continuano, invece, ad essere applicate le certficazioni su altri dati non presenti in BDAP.

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