Attenzione alle somme liquidate con il pignoramento presso terzi

Con la circolare del 2 marzo 2011 n. 8/E l’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 15, comma 2, del decreto anticrisi 2009 (Dl 78/2009), il quale ha stabilito che, in caso di somme liquidate con il pignoramento presso terzi, questi ultimi devono sempre operare una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.
La circolare si sofferma sui criteri da seguire e su tutti gli adempimenti.

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