Applicazione dell’avanzo impossibile in mancanza di adeguamento del Fondo crediti dubbi

Il corretto calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità ha riflessi diretti anche sulla possibilità da parte degli enti locali di poter legittimamente procedere all’utilizzazione del proprio avanzo di amministrazione. Importanti chiarimenti provengono dai giudici contabili.

11 Febbraio 2019
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Il corretto calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità ha riflessi diretti anche sulla possibilità da parte degli enti locali di poter legittimamente procedere all’utilizzazione del proprio avanzo di amministrazione. Importanti chiarimenti provengono, in tale direzione, dai giudici contabili che hanno esaminato la non corretta applicazione del calcolo del fondo da parte di un ente locale.

Il calcolo del FCDE dell’ente

A seguito di compiuta istruttoria sui conti di un ente locale, il magistrato istruttore chiedeva chiarimenti sui calcoli effettuati per il corretto accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, essendo emerso che i valori inseriti fossero non di evidente conciliabilità con i dati a disposizione della Sezione. Secondo l’ente il calcolo effettuato è quello del metodo ordinario, disciplinato nel paragrafo 3.3 del Principio contabile di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 secondo il quale al volume dei residui attivi esistenti al 31  dicembre, riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale di complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente (es. per il 2016, il 2012-2016) rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio dei medesimi esercizi. In sede di rendiconto, l’Esempio n. 5 riportato in calce al principio contabile prescrive di far riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio che di quelli precedenti. A tal fine, stabilisce che l’ente locale provveda a:

  • determinare, per ciascuna delle categorie di entrate, l’importo complessivo dei residui come risultano alla fine dell’esercizio (dopo l’operazione di riaccertamento ordinario, di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011);
  • calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata, la media del rapporto tra gli incassi (in conto residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi (previa riduzione dei residui attivi esistenti all’inizio di ciascun anno in misura percentuale all’incidenza di quelli cancellati in occasione del riaccertamento straordinario rispetto al totale dei residui);
  • applicare all’importo complessivo dei predetti residui una percentuale pari al complemento a 100 delle medie delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente.

I rilievi del Collegio contabile

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione 6 febbraio 2019 n.48) evidenzia come l’Ente ha fornito elementi solo in relazione ai residui riferiti ad IMU, TARSU-TIA-TARI e Sanzioni al codice della strada, senza indicare i residui esclusi dal computo. Inoltre, l’ente ha trasmesso solo gli importi accertati in conto competenza negli quinquennio e gli incassi effettuati sia di competenza sia a residuo.

Ora, secondo il Collegio contabile l’ente per poter considerare alcuni residui ed altri esclusi dal calcolo, avrebbe dovuto elencare tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa). Al di fuori di tali ipotesi è consentito all’ente di escludere determinati crediti dal calcolo del Fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio. In altri termini, l’ente locale non è libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità, ma deve motivare la relativa scelta facendo riferimento alla natura dell’entrata (presupposto principe), al relativo importo e, soprattutto, all’andamento storico della percentuale di pregresse riscossioni.

In merito alla percentuale di abbattimento prevista dal legislatore (nel 2016 pari al 55 per cento, nel 2017 pari al 70 per cento; nel 2018 pari al 75 per cento; nel 2019 pari al 85 per cento; nel 2020 pari al 95 per cento) questa può essere utilizzate esclusivamente in sede di bilancio di previsione, mentre nel rendiconto l’ente locale deve accantonare nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, come quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto.

Conclusioni

In considerazione della violazione dei principi contabili in tema di corretto accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Collegio contabile invita l’ente al corretto calcolo dello stesso tenendo conto di quanto stabilisce il principio contabile di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 “fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione“.

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