Appalti e contratti

È pienamente legittima la previsione di membri supplenti nelle commissioni di gara. Lo scopo della supplenza, nel caso di commissioni di gara, è infatti quello, da un lato, di garantire che il collegio possa operare con il plenum anziché con la sola maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi, e dall’altro lato che la commissione svolga le sue operazioni con continuità e tempestività.

(TAR-Lazio, Roma, sez. II, sentenza del 5 novembre 2009, n. 10878)

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