L’esclusione da una procedura di gara può ben avvenire sulla base di sentenza di condanna emessa per effetto del patteggiamento ex art. 444 c.p.p., la quale non può di per sé rendere irrilevante i fatti penalmente accertati, atteso che la previsione del legislatore al riguardo accomuna ogni fattispecie di condanna definitiva, sia se comminata sulla base di un rito ordinario, sia se disposta per effetto del citato patteggiamento, che non esclude la responsabilità del soggetto autore dei fatti penalmente rilevanti.
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