Anticipazione di liquidità, un debito pluriennale da coprire nel 2020

il sole24ore
11 Giugno 2020
Modifica zoom
100%

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini Q

Bankitalia stima in 50 miliardi di euro lo stock di debito non ancora pagato da parte delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, il Governo stanzia la somma di 12 miliardi di euro per il pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 2019, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (articolo 116 del Dl 34/2020). In realtà la possibilità era già stata concessa con l’articolo 1, comma 556, della legge 160/2019, ma ciò che differenzia questa nuova anticipazione sono i tempi di rimborso, che risultano più appetibili rispetto a quelli precedenti e, ovviamente, anche il tasso di interesse che è stato fissato al 1,226% (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 28 maggio). I tempi di rimborso É previsto che la richiesta debba essere approvata dall’organo esecutivo e presentata nel periodo intercorrente tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti. La restituzione può essere effettuata entro l’anno, nel caso in cui l’ente disponga della necessaria liquidità, oppure con un piano di ammortamento a rate costanti, con decorrenza 2022, comprensive di quota capitale e quota interessi (con tasso pari all’1,226%), con durata fino a un massimo di 30 anni; la rata annuale sarà corrisposta a partire dall’esercizio 2022. La convenienza finanziaria è presto detta, se si considerano i rischi di applicazione di interessi passivi e di penali da parte dei fornitori che non ricevono da tempo il pagamento di crediti scaduti e la concorrenzialità con i tassi applicati sull’anticipazione di tesoreria. La contabilizzazione In merito alla decisione di acquisire o meno l’anticipazione, che si ritiene obbligatoria nel caso di ritardato pagamento di debiti che risalgono allo scorso anno, vanno comunque analizzate le conseguenze contabili di detta operazione, con riferimento al meccanismo di sterilizzazione delle risorse acquisite, introdotto dall’articolo 1, comma 692, della legge 208/2015. Le misure introdotte non potranno comportare effetti espansivi a favore di nuove spese da impegnarsi nella competenza 2020, in quanto sono dirette ad ottenere liquidità aggiuntiva utile per pagare somme già a residui (salvo eccezioni, come debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2020) e, di conseguenza, non avrà effetti in termini di indebitamento netto. Non dovrebbero manifestarsi, quindi, quegli effetti negativi sul risultato di amministrazione 2020 illustrati dalla Corte dei conti nella propria relazione al Dl Rilancio. La preoccupazione è che si ripeta quanto accaduto con l’utilizzo dei Fal del 2013, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, che ha imposto il ricalcolo del risultato di amministrazione degli esercizi pregressi, a seguito dell’illegittimità di utilizzare il Fal ai fini dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità. Si ritiene che ciò non possa manifestarsi, in quanto il debito Fal 2020, parte capitale, che si maturerà sarà comunque coperto dall’accertamento di entrata contabilizzato proprio a seguito dell’erogazione del Fal 2020. Gli anni successivi, invece, saranno gravati dai maggiori interessi, i quali però, come abbiamo visto, scontano una percentuale irrisoria. Il ragionamento che dovrebbe tranquillizzare gli enti tenuti al controllo della stabilità finanziaria, si basa sulle nuove disposizioni introdotte dal Dm 1° agosto 2019, al punto 3.20-bis del Pc 4/2, che prevede che l’accertamento di entrata finanzi la restituzione del debito in competenza 2020 che, se non avverrà entro l’anno in corso, si trasformerà in un debito pluriennale da registrarsi con imputazione alle annualità successive al 2022 (esempio n. 8 e punto 5.6 del Pc allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011). Ma cosa succederebbe, in questo caso, allo stanziamento parte spesa 2020? Le somme stanziate non produrrebbero la registrazione di un impegno in competenza 2020, ma si costituirà un fondo per anticipazione nel titolo 4 che confluirà nelle quote di avanzo vincolato (di cui sarà data evidenza nell’allegatoA2 del rendiconto), per essere poi ripescato con le modalità previste dal piano di ammortamento e con le regole introdotte dal citato punto 3.20-bis del Pc 4/2. Questo meccanismo si differenzia dalla gestione dei mutui, per i quali ogni annualità deve poter finanziare con nuove risorse le rate di ammortamento dei prestiti. Gli interessi passivi, invece, saranno imputati nel 2020 relativamente a quelli di preammortamento maturati, mentre gli altri saranno registrate nelle future annualità di competenza. L’utilizzo del Fal 2020 sarà utile anche per evitare l’altro possibile accantonamento previsto dall’articolo 1, commi 854-855, della legge 160/2019, che si produrrebbe se l’ente locale non raggiungesse l’obiettivo di abbattimento del proprio debito commerciale di almeno un 10%, evitando così l’effetto restrittivo sul proprio bilancio 2021. Ma di certo l’anticipazione sarebbe stata ancora più appetibile se avesse finanziato i debiti maturati sino a oggi.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento