La sostenibilità finanziaria oggettiva
Oltre alla sostenibilità finanziaria ed economica da un punto di vista oggettivo, deve essere scrutinata la medesima anche da un punto di vista soggettivo, tenendo conto degli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato. In tale ambito di particolare importanza assume l’analisi da parte di un comune di piano di riequilibrio finanziario, il cui ricorso a tal procedura è avvenuta in ragione della sussistenza di “squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario”. Pertanto, a dire del Collegio contabile, risulta evidente che la condizione di squilibrio strutturale in cui versa l’Ente (che costituisce il presupposto sostanziale del ricorso alla procedura di risanamento divisata dall’art. 243-bis del Tuel) impone una particolare attenzione al profilo della sostenibilità soggettiva, che nella fattispecie appare del tutto trascurato. In altri termini, una condizione di squilibrio strutturale prossima al dissesto richiede una puntuale e rigorosa valutazione di tutti i profili idonei ad evitare il rischio della tenuta finanziaria dell’Ente. Infatti, l’art. 243-bis, comma 8, del Tuel prevede che per tutto il periodo di durata del piano, l’Ente sia “tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” (lett. c) e ad effettuare, altresì, “una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell’ente”. In questo caso, negli atti consegnati è assente ogni riferimento al profilo della sostenibilità finanziaria di tipo soggettivo, che pertanto, appare del tutto carente e sfornito di supporto motivazionale. Il che alimenta forti dubbi sulla tenuta degli equilibri economico-finanziari e sulla sostenibilità soggettiva, in particolare di medio e lungo periodo, dell’operazione descritta.
In conclusione, la sostenibilità sia oggettiva sia soggettiva, oltre alla convenienza economica dell’operazione delineata dall’Amministrazione comunale, si appalesano prive dei necessari approfondimenti istruttori, che avrebbero dovuto sorreggere la scelta del ricorso alla società mista e confluire nella motivazione analitica dell’atto deliberativo conclusivo adottato dal Consiglio comunale.
Inoltre, mancherebbe anche una analisi comparativa sulle differenti scelte tra i sistemi di gestione del servizio, ovvero una S.W.O.T. Analisys (da intendersi come strumento di pianificazione strategica per il raggiungimento di un obiettivo) di ciascuna delle opzioni praticabili (affidamento in house e affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, oltre alla modalità prescelta dell’affidamento a società mista), con l’individuazione per ciascuna di esse di: strenght (punti di forza); weakness (punti di debolezza); opportunities (opportunità); threat (minacce). Infine, difetta una analisi comparativa dei costi attuali e futuri connessi alle diverse modalità gestionali ammesse dal legislatore.
Il Collegio contabile, pertanto, ha espresso parere negativo in ordine alla costituzione, da parte del Comune, della società a partecipazione mista pubblico-privata di cui alla deliberazione e i relativi allegati del Consiglio comunale trasmessi ai fini del citato parere.
Consulta la Corte dei conti della Campania (deliberazione n.129/2023)
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