di Patrizia Ruffini
La novità di maggior impatto è l’incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni per il 2021, 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024. L’incremento serve a introdurre un correttivo nel riparto del fondo e dal 2021 sarà assegnato con il Dpcm annuale di ripartizione. Per il 2020 invece, poiché il fondo è stato già ripartito, entro il 31 gennaio sarà adottato, previa intesa in Conferenza Stato-Città, un Dpcm ad hoc (comma 848). La norma consentirà ai Comuni di vedere riassegnate, entro il 2024, le risorse del taglio operato dal Dl 66/2014, venuto meno nel 2018.
Cambieranno poi le voci delle entrate per effetto della «nuova Imu», che supererà il doppione Imu-Tasi dal 2020, e del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sarà istituito per riunire le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari, dal 2021. Sarà possibile confermare fra le entrate del 2020-22 lo stesso importo 2019 del contributo Imu-Tasi, assegnato a ristoro del minor gettito in conseguenza dell’introduzione della Tasi, finanziato ora per complessivi 300 milioni di euro (comma 554 legge di bilancio).
Sulla compartecipazione al recupero dell’evasione erariale, l’articolo 34 del Dl 124/2019 stabilisce fino al 2021 il riversamento a favore dei Comuni al 100% (era previsto al 50%) del gettito riscosso dallo Stato per effetto delle segnalazioni qualificate trasmesse dai municipi.
Dal 2020 al 2023 gli enti potranno utilizzare senza vincoli di destinazione, quindi anche per la spesa corrente, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui (comma 1-quater dell’articolo 57, Dl 124/2019). Sempre a beneficio dell’equilibrio corrente andranno i risparmi, purtroppo non immediati, prodotti dalla norma che punta a ridurre la spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali. Con decreto da adottare entro il 28 febbraio 2020, saranno scelte le modalità ed i criteri attuativi, anche prevedendo l’accollo e la ristrutturazione dei debiti da parte dello Stato.
Gli obblighi di accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, che prevedono quote minime del 95 e 100 per cento negli anni 2020/21, potranno essere attenuati, per l’annualità 2020 (del bilancio 2020-22) e per l’annualità 2021 (del bilancio 2021-2023), dagli enti che nell’esercizio precedente a quello di riferimento hanno rispettato le regole sui pagamenti. Questi enti potranno dunque ridurre il fondo stanziato in bilancio a un valore pari al 90% dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il Fcde. Inoltre, dal 2020 al 2022 gli enti potranno ricalcolare il fondo, a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni delle entrate. Per le entrate oggetto della riforma della riscossione inserita nella legge di bilancio, il fondo accantonato nel preventivo potrà essere abbassato tenendo conto della capacità di riscossione che si prevede di realizzare a fine esercizio, calcolata come rapporto tra gli incassi complessivi (in conto/competenza e in conto/residui) e gli accertamenti di competenza, previo parere dell’organo di revisione.
Infine, dal 2020 fino al 2022 torna il limite dell’anticipazione di tesoreria pari ai 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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