Al giudice civile l’impugnazione della delibera di Consiglio sul minore valore del debito fuori bilancio riconosciuto

8 Maggio 2023
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La deliberazione del riconoscimento, da parte del Consiglio comunale del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, limitato alla sola sorte in capitale, ossia con esclusione degli oneri accessori ed interessi, non può essere impugnata dalla Società creditrice davanti al giudice amministrativo. Sono queste le indicazioni del TAR del Lazio (sentenza n.7593/2023) che ha dichiarato il difetto di giurisdizione trattandosi di pretesa del privato inerente ad un rapporto contrattuale paritetico di tipo privatistico, rispetto al quale sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Il fatto

Con deliberazione del Consiglio comunale, a seguito di un lodo arbitrale e della successiva sentenza, il Consiglio comunale ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio, “ai sensi dell’art. 194, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000”, sui maggiori importi discendenti da riserve rispetto al contratto di appalto iniziale, ma per la sola parte capitale, ossia in assenza di interessi e rivalutazione. Avverso tale decisione, la Società creditrice ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo la deliberazione consiliare, chiedendo, previo formale annullamento della summenzionata deliberazione, nonché di tutti gli atti presupposti e/o connessi, l’accertamento del diritto della ricorrente alla percezione anche degli interessi e della rivalutazione monetaria. L’ente locale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del gravame, anche sotto il profilo del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, e comunque anche per la sua reiezione nel merito.

Il plesso giurisdizionale competente

L’eccezione sollevata dall’ente locale sul difetto di giurisdizione è stata ritenuta fondata. Infatti, la pretesa con cui il privato chiede di accertare, come nel caso di specie, il proprio diritto ad ottenere dall’ente locale la registrazione fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera e), del TUEL, di una maggior somma, inerisce ad un rapporto contrattuale paritetico di tipo privatistico, rispetto al quale sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario. A tal fine i giudici amministrativi di primo grado hanno richiamato i principi contenuti nella sentenza n. 29178/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui il rapporto tra il soggetto privato e l’ente locale scaturente dal credito maturato dal primo – rapporto rispetto al quale viene richiesta l’adozione di una deliberazione dell’ente locale di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 267 del 2000 – è un rapporto obbligatorio di natura negoziale, irrilevante essendo il fatto che l’ente locale conservi un margine di discrezionalità circa la valutazione dell’utilità e dell’arricchimento conseguenti all’acquisizione dei servizi per cui è sorto il credito (non trattandosi di discrezionalità amministrativa rivolta alla ponderazione di interessi pubblici generali). Detto rapporto negoziale conserva la propria natura privatistica e paritetica sia nel caso in cui l’ente locale abbia omesso di adottare la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio sia nel caso in cui tale delibera sia stata adottata ma per un importo inferiore rispetto a quello asseritamente dovuto al soggetto privato come nel caso di specie. In entrambi i casi, pertanto, la controversia resta soggetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario e non a quella del Giudice Amministrativo.

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