Le disposizioni legislative prevedono che le tariffe della TARI debbono coprire interamente il servizio, potendo accadere che vi siano dei contenziosi in corso tali da poter pregiudicare l’inerenza delle spese una volta conclusi. In considerazione della tempistica prevista per l’approvazione della tariffa, da effettuare obbligatoriamente prima del bilancio di previsione, potrebbe accadere che non essendosi ancora risolto il contenzioso stabilire la tariffa in un momento precedente potrebbe trovare una modifica del corso di esercizio con mancata corrispondenza tra tariffe applicate e costi sostenuti. La soluzione è stata individuata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 15 maggio 2019, n.48.
Le disposizioni normative
Precisa il Collegio contabile come il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi – relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
L’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario ricomprendendo anche i costi «… di realizzazione e di esercizio dell’impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato dall’art. 10 comma 1, lettera i)» ed escludendo i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Ricordano i giudici contabili come le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013).
I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri previsti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK): si tratta del c.d. «metodo normalizzato» previsto dal citato comma 651, non risultando l’avvenuta opzione per il metodo fondato sul principio «chi inquina paga» basato invece sull’utilizzo di parametri di produzione quali-quantitativa di rifiuti per unità di superficie e per tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, previsto dal comma 652.
Precisa, inoltre, il Collegio contabile come le componenti di costo «..vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)» (comma 654-bis entrato in vigore dal 20 giugno 2015 in ragione del suo inserimento ad opera dell’art. 7, comma 9, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125). In merito a tale previsione, si evidenzia come lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro disposto dalla legge di bilancio 2019 per il periodo 2000-2010 ha reso di fatto inesigibili per legge i relativi importi, tanto che la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.12/2019 ha indicato ai revisori dei conti di stimare l’eventuale impatto sulle tariffe della TARI dell’anno successivo alla certificazione di inesigibilità del concessionario ex Equitalia pervenuta successivamente alla redazione del bilancio di previsione ed in particolare solo in data 18/04/2019 ossia in tempo non utile neppure per la chiusura del conto consuntivo 2018, tanto che nel decreto n.34/2019 (in fase di conversione in legge essendo stato già approvato dalla Camera e da convertire entro il 29/06/2019) è stata fatta slittare al conto consuntivo 2020 gli effetti degli importi di inesigibilità comunicati dall’Agente della riscossione ex Equitalia.
Ritornando alla normativa, il Collegio contabile precisa che allo scopo di pervenire alla definizione degli elementi di costo, che possono essere assunti in sede di determinazione della Tari, il punto 2.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 prescrive che i costi operativi di gestione (CG) devono comprendere, tra le varie voci di bilancio, anche le B12 e B13 dell’art. 2425 c.c., riferite a passività probabili e non certe correlate alla gestione dei rifiuti e possono prevedere, tra le altre, il fondo rischi per cause in corso (cfr. Linee Guida TARI emanate dal MEF), ossia di accantonamenti strettamente connessi a costi derivanti dal ciclo operativo di gestione dei rifiuti. Peraltro, il punto 2.3. dell’allegato 1 citato comprende tra i costi d’uso del capitale la voce «Accantonamenti»: il comma III dell’art. 2425-bis c.c. prevede che «Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza».
Gli accantonamenti per contenzioni
Evidenziata la normativa, il collegio contabile fornisce la seguente indicazione all’ente locale. Se l’ente ritiene che possano manifestarsi oneri futuri connessi a contenziosi in atto aventi natura determinata ed esistenza certa o probabile, potrà essere effettuato un accantonamento destinato ad alimentare il correlativo fondo – da individuarsi a seconda del grado di certezza/probabilità riscontrabile nella natura dell’onere rilevato in Fondo oneri futuri e/o Fondo Rischi.
I principi della IAS 37 prevedono che un accantonamento deve essere rilevato quando: a) un’entità ha un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato; b) è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l’obbligazione; c) può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.
In conclusione, nelle stesse linee guida del MEF è previsto che «L’eventuale scostamento dei CG e dei CC per l’anno di riferimento rispetto all’aggiornamento come sopra definito, dovuto a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi, dovrà essere giustificata nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario», come del resto indicato nell’art. 8 del dpr 158/99 secondo cui la relazione espone «l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni».
Infine, se l’ente in via prudenziale debba o meno considerare anche le spese per il contenzioso in atto, il Collegio contabile evidenzia che, in armonia con il già richiamato principio di integrale copertura del costo del servizio, in sede di predisposizione del Piano Finanziario il responsabile del servizio dovrà provvedere al prudente accantonamento diretto a finanziare un Fondo Oneri futuri e/o Rischi per cause in corso, secondo la probabilità del suo accadimento, giustificandone nella relazione l’importo.
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