Com’è noto il d.lgs. n. 220 del 30/12/2023 ha modificato la disciplina del contenzioso tributario (in attuazione della delega fiscale) e, tra le diverse novità, ha disposto l’abrogazione dell’art. 17-bis del d.lgs. 546/92 “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (art. 2 d.lgs. 220/2023), cioè dal 4 gennaio 2024.
Effettivamente sono sorti alcuni dubbi sulla decorrenza dell’abrogazione del reclamo-mediazione considerato che le norme sull’entrata in vigore e sulla decorrenza degli effetti del d.lgs. n. 220/2023 sono contenute nell’art. 4, mentre la disposizione che dispone l’abrogazione del reclamo-mediazione è contenuta nell’art. 2.
In particolare l’art. 4 del d.lgs. n. 220/2023 stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applicano ai giudizi instaurati con ricorsi notificati dopo il 1° settembre 2024, ad eccezione di alcune disposizioni, tra le quali però non c’è quella che dispone l’abrogazione del reclamo-mediazione, contenuta nell’art. 2 del d.lgs. n. 220/2023.
Da qui il chiarimento del Mef, che ritiene comunque applicabile la disposizione “speciale” contenuta nell’art. 2, per cui dal 4 gennaio 2024 la procedura di reclamo-mediazione deve intendersi abrogata. Ne consegue che, per il principio del “tempus regit actum”, tutti i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 non devono essere più preceduti dal reclamo-mediazione a prescindere dalla data di notifica dell’atto impositivo impugnato.
Occorre quindi eliminare dagli avvisi di accertamento il riferimento alla procedura del reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92.
Il Mef precisa, inoltre, che i ricorsi notificati prima del 4 gennaio 2024 (cioè fino al 3 gennaio 2024) rimangono invece soggetti a reclamo-mediazione e seguiranno le regole precedenti.
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