Abrogazione del reclamo-mediazione per i ricorsi presentati dal 4 gennaio 2024

25 Gennaio 2024
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Con un comunicato stampa del 22 gennaio 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.

Com’è noto il d.lgs. n. 220 del 30/12/2023 ha modificato la disciplina del contenzioso tributario (in attuazione della delega fiscale) e, tra le diverse novità, ha disposto l’abrogazione dell’art. 17-bis del d.lgs. 546/92 “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (art. 2 d.lgs. 220/2023), cioè dal 4 gennaio 2024.
Effettivamente sono sorti alcuni dubbi sulla decorrenza dell’abrogazione del reclamo-mediazione considerato che le norme sull’entrata in vigore e sulla decorrenza degli effetti del d.lgs. n. 220/2023 sono contenute nell’art. 4, mentre la disposizione che dispone l’abrogazione del reclamo-mediazione è contenuta nell’art. 2.

In particolare l’art. 4 del d.lgs. n. 220/2023 stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applicano ai giudizi instaurati con ricorsi notificati dopo il 1° settembre 2024, ad eccezione di alcune disposizioni, tra le quali però non c’è quella che dispone l’abrogazione del reclamo-mediazione, contenuta nell’art. 2 del d.lgs. n. 220/2023.
Da qui il chiarimento del Mef, che ritiene comunque applicabile la disposizione “speciale” contenuta nell’art. 2, per cui dal 4 gennaio 2024 la procedura di reclamo-mediazione deve intendersi abrogata. Ne consegue che, per il principio del “tempus regit actum”, tutti i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 non devono essere più preceduti dal reclamo-mediazione a prescindere dalla data di notifica dell’atto impositivo impugnato.
Occorre quindi eliminare dagli avvisi di accertamento il riferimento alla procedura del reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92.
Il Mef precisa, inoltre, che i ricorsi notificati prima del 4 gennaio 2024 (cioè fino al 3 gennaio 2024) rimangono invece soggetti a reclamo-mediazione e seguiranno le regole precedenti.

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