a cura di Stefania Zammarchi
Contesto di riferimento: il sistema sanzionatorio della fiscalità locale è ancorato su principi applicati nell’ambito delle violazioni in materia di entrate erariali. Per tale motivo, si vuole comprendere se gli istituti previsti per le contestazioni dei tributi gestiti da Agenzia Entrate devono trovare applicazione anche in occasione delle attività effettuate dall’ufficio tributi comunale.
Quesito: Si intende verificare se l’ufficio tributi comunale è tenuto all’applicazione dell’istituto della recidiva, nella determinazione delle sanzioni da indicare negli atti di accertamento dei tributi locali, nel caso in cui venga rilevata una reiterazione delle medesima violazione.
La domanda posta a MIA: Premesso che oltre all’istituto premiante del cumulo giuridico, applicabile ai tributi locali per le violazioni commesse fino a 31 agosto 2024, esiste anche l’istituto della recidiva che dovrebbe essere applicata obbligatoriamente. E’ corretto affermare che qualora l’ufficio tributi debba notificare atti di accertamento per violazioni reiterate è obbligato a prevedere sanzioni per la recidiva?
LA RISPOSTA DI MIA
Risposta Sintetica
Recidiva negli Accertamenti per Violazioni Reiterate
Sì, è corretto affermare che l’ufficio tributi è obbligato ad applicare l’aumento di sanzione per recidiva quando accerta violazioni reiterate della medesima indole.
Fondamento normativo
L’obbligo discende dall’art. 7, comma 3, d.lgs. 472/1997 (come modificato dal d.lgs. 87/2024, con decorrenza dal 1° settembre 2024). La norma usa il linguaggio imperativo: “*la sanzione è aumentata fino al doppio*” nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione (o all’inoppugnabilità dell’atto), sia incorso in altra violazione della stessa indole.
La prassi (come illustrato dalla documentazione Maggioli) enfatizza che il legislatore ha espressamente derogato al principio del *favor rei*, rendendo obbligatoria l’applicazione dell’istituto, non meramente discrezionale.
Precisazioni operative importanti
1. Presupposti essenziali:
La violazione precedente deve essere definitivamente accertata (cioè dal Giudice Tributario oppure divenuta inoppugnabile per mancata impugnazione dell’atto)
Deve sussistere l’identità di indole tra la violazione precedente e quella attuale (violazioni della medesima natura)
Deve ricorrere il triennio temporale dalla definitività della violazione precedente
2. Esclusioni dall’applicazione:
Anche con il nuovo regime, la recidiva non si applica se la violazione precedente è stata:
Sanata con ravvedimento operoso (art. 13, d.lgs. 472/1997)
Definita mediante adesione o acquiescenza
Oggetto di conciliazione giudiziale o mediazione
Risolta attraverso definizione agevolata
3. Misura della sanzione (nuovo regime dal 1° settembre 2024):
L’aumento è stato significativamente incrementato: da un precedente massimo del 50% si è passati a un aumento fino al doppio della sanzione base. Tuttavia, il comma 4 dell’art. 7 consente una riduzione fino a un quarto della misura qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione e sanzione, operando un bilanciamento con il principio di proporzionalità.
Avvertenza sulla pratica amministrativa
Secondo le fonti Maggioli, l’istituto della recidiva è stato tradizionalmente ignorato dagli enti locali nonostante la consolidata giurisprudenza di Cassazione confermasse la sua applicabilità. Con le modifiche del d.lgs. 87/2024, tale “disattenzione” non è più sostenibile: l’obbligatorietà è ora ancora più esplicita, e la misura aggravata rende imperativo il calcolo corretto.
Consiglio operativo: Nel notificare atti per violazioni reiterate, l’ufficio deve documentare adeguatamente la definitività della violazione precedente, l’identità di indole e il ricorrere del triennio, per evitare contestazioni in sede contenziosa sulla fondatezza dell’applicazione della recidiva.
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