La disciplina agevolativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 sullo straordinario degli infermieri torna al centro dell’attenzione dopo la risposta n. 308 del 9 dicembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate. L’imposta sostitutiva del 5%, già applicabile alle retribuzioni corrisposti per le ore di straordinario dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, viene ora estesa anche ai compensi relativi alle ore di “pronta disponibilità”.
Indice
Ridefinizione del lavoro straordinario
L’inclusione certificata dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate segna punto non scontato (considerando che una precedente pronuncia dell’Agenzia, risposta n. 272 del 27 ottobre 2025, aveva escluso tale possibilità), distinguendo tra reperibilità e straordinario ai sensi degli articoli 44 e 47 del CCNL Sanità 2019-2021. L’intervento dell’Ufficio legislativo del ministro per la Pubblica Amministrazione e del ministero della Salute ha però spinto verso una lettura funzionale dell’istituto, riconoscendo che ogni prestazione resa oltre l’orario ordinario, indipendentemente dalla sua tipologia, rientra nel concetto di lavoro straordinario.
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La pronta disponibilità annessa al calcolo delle ore massime di straordinario
Una recente nota dell’Ufficio legislativo della Funzione pubblica, pubblicata il 20 novembre 2025, ha evidenziato che il legislatore non distingue, nella quantificazione dei costi della norma, tra le varie tipologie di straordinario. Il criterio guida è quello oggettivo-funzionale: ciò che rileva non è la natura dell’attività (reperibilità, pronta disponibilità o straordinario “pieno”), ma il fatto che l’attività sia svolta oltre l’orario ordinario.
A questo si aggiunge il richiamo all’articolo 47 del CCNL, espressamente citato dal ministero della Salute, che individua nel limite delle 180 ore annuali la soglia massima individuale per il ricorso allo straordinario. Da qui la conseguenza pratica: il servizio di pronta disponibilità deve essere computato nel calcolo del limite massimo di ore annue e beneficia della stessa tassazione agevolata prevista per lo straordinario.
Le prestazioni svolte in sede elettorale
L’Agenzia delinea subito la differenza per non lasciare adito a dubbi interpretativi:
Le ore di disponibilità sono le ore, per cui il lavoratore, pur non essendo fisicamente presente nel luogo di lavoro, è tenuto a garantire la propria reperibilità in caso di urgenze. Al riguardo l’Agenzia specifica che tali ore, se effettivamente prestate, sono generalmente retribuite con una maggiorazione rispetto alla retribuzione ordinaria, ovvero come straordinario, come si evince dall’articolo 44, comma 6 del CCNL;
Le prestazioni svolte in sede elettorale, sono invece le attività straordinarie svolte dai lavoratori dipendenti in occasione di consultazioni elettorali, che sono retribuite come straordinario
Per queste ultime, l’Agenzia ribadisce che seguono una disciplina contrattuale autonoma e non sono assimilabili allo straordinario ex articolo 47.
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