È necessario garantire, con cadenza almeno trimestrale, la riconciliazione tra le risultanze contabili del Comune e quelle del tesoriere, ai sensi dell’art. 223 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), affinché non si verifichino errori nella contabilizzazione della giacenza di cassa vincolata: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sardegna, nella deliberazione n. 159/2025/PRSE, depositata il 22 settembre 2025.
I giudici hanno richiamato, inoltre, l’attenzione sul disposto dell’art. 209, comma 3-bis, del TUEL, a norma del quale, nel corso della gestione, il tesoriere tiene distinti contabilmente gli incassi da entrate vincolate ed i prelievi di tali risorse; allo stesso tempo l’Ente, ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. d) del medesimo Testo Unico, indica al tesoriere, negli ordinativi d’incasso, l’eventuale natura vincolata delle entrate.
I controlli dell’organo di revisione sugli effettivi equilibri di cassa, nel corso della gestione, devono quindi estendersi ai rapporti tra Ente e tesoriere, con particolare riguardo al rispetto dell’art. 195 del TUEL, accertando che l’Ente si sia dotato di scritture contabili atte a determinare, in ogni momento, l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
Riconciliazione risultanze contabili tra Comune e tesoriere: necessaria una verifica almeno trimestrale
Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sardegna, nella deliberazione n. 159/2025/PRSE: è necessario garantire, con cadenza almeno trimestrale, la riconciliazione tra le risultanze contabili del Comune e quelle del tesoriere
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