L’accantonamento FCDE non esonera l’ente dal miglioramento della propria capacità di riscossione

Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella deliberazione n. 73/2025/PRSE, depositata il 13 giugno 2025, l’accantonamento al FCDE non esonera l’ente dal predisporre idonee misure in vista della realizzazione dei residui attivi e del miglioramento complessivo della capacità di riscossione

Enzo Cuzzola 7 Luglio 2025
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Come è noto, il FCDE è uno strumento finalizzato proprio a sterilizzare i rischi di mancata riscossione connessi ai crediti di dubbia e difficile esazione e, quindi, a garantire la veridicità del risultato di amministrazione. Tale istituto è volto ad evitare che crediti difficilmente riscuotibili possano influenzare in chiave negativa l’equilibrio di bilancio ed è funzionale a coprire eventuali perdite derivanti da crediti non esigibili. 

In ogni caso, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella deliberazione n. 73/2025/PRSE, depositata il 13 giugno 2025, l’accantonamento al FCDE non esonera l’ente dal predisporre idonee misure in vista della realizzazione dei residui attivi e del miglioramento complessivo della capacità di riscossione; il FCDE serve a tutelare l’ente sul piano contabile, ma resta fermo l’obbligo di perseguire l’incasso dei crediti, quand’anche sterilizzati tramite il fondo stesso. In altri termini, “gli accantonamenti al FCDE conseguenti a criticità legate alla riscossione non possono essere considerati risolutivi in un’ottica di lungo periodo entro la quale l’ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l’effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche atte a soddisfare i bisogni della collettività. In difetto di ciò lo scenario prospettico prevede che il FCDE cresca a dismisura, generando disequilibri strutturali, paralizzando la capacità di spesa e la capacità amministrativa […]” (cfr. sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2025/PRSE).

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