I lavori di somma urgenza
L’esigenza di celerità e di preminente tutela della pubblica incolumità che giustifica l’affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l’affidatario prima che venga assunto l’impegno contabile, risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la Giunta deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al Consiglio, al fine di ricondurre la spesa nell’alveo del bilancio. Il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro i successivi 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte dell’organo esecutivo (ovvero quella con la quale la Giunta sottopone all’attenzione del Consiglio la necessità di riconoscere il debito) e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. L’importo da riconoscere, in ogni caso, non può eccedere i termini della accertata necessità per la rimozione dello stato di pericolo, al precipuo fine di evitare che il ricorso alle procedure di somma urgenza si trasformi da strumento eccezionale in occasione per provvedere, contestualmente, ad interventi eccedenti la necessità contingente.
Qualora, invece, il provvedimento sia adottato oltre i termini entro i quali la Giunta deve provvedere alla sottoposizione al Consiglio del provvedimento di riconoscimento del debito, il riconoscimento potrà essere adottato, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente” (ossia al netto dell’utile di impresa).
A differenza della normativa del Testo Unico degli Enti Locali, il riferimento alla normativa del codice dei contratti (d.lgs. 36/2023), ha da un lato previsto più stringenti presupposti per consentire il riconoscimento della spesa, ancorandola “all’immediata esecuzione di lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture”, mentre dall’altro lato ha stabilito termini diversi e più ampi per la regolarizzazione dei lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall’articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
Le conseguenze in caso del rispetto o ritardo nei termini
Il rinvio alle modalità previste dall’art. 194, lett. e) per il riconoscimento di detti debiti fuori bilancio non ha pertanto valenza esclusivamente procedimentale, ma anche sostanziale. Infatti, laddove l’iter procedurale seguito dall’amministrazione si sia svolto nell’ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle “modalità” di cui all’art. 194 lett. e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l’adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per prestazioni di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo, ovvero “all’immediata esecuzione di lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture” , effettuata nei termini più ampi previsti dal c. 3 dell’art. 19 del D.L.
In tal caso, l’utilitas per l’Amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente. Pertanto, laddove l’attività gestionale sia mantenuta entro l’alveo temporale segnato dalla Legge, è giustificato il riconoscimento dell’utile d’impresa. Per contro, la violazione di detti termini procedurali ovvero dei presupposti stringenti contemplati dalla normativa sopra citata, determina l’applicazione della disciplina sostanziale di cui all’art. 194, lett. e): in tal caso, il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione, mentre per la parte non riconoscibile (l’utile d’impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l’amministratore che ha disposto la fornitura.
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